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NORMATIVA

Codiced

Il Broker

(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa) art. 106 Codice delle Assicurazioni

"L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati."

Il Broker

"mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione

Per essere Broker si devono avere:

Onorabilità

  • godere dei diritti civili;
  • non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale

Professionalità

  • l'intermediario deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, ottenute attraverso una maturata esperienza sul campo, o avendo superato un esame di abilitazione

Indipendenza

  • Autonomia completa nella scelta degli assicuratori

Trasparenza

  • Chiarezza totale nel rapporto con il cliente

Libertà

  • Individuazione delle migliori offerte sul mercato

Garanzie

  • deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro, ed aderire al Fondo di Garanzia .

Rispettare il codice deontologico.


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