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ROAD SHOW 2017 – MILANO ULTIMA TAPPA

Un importante appuntamento a cui non si poteva mancare : Road Show ACB 2017 - 24 Ottobre - Ultima Tappa Milano.
Il termine del lungo Road Show ACB 2017 è stato celebrato con l’ultima tappa a Milano, tenutasi il 24 ottobre, con un evento presso l’hotel Diana Majestic Sheraton di Viale Piave.
La Manifestazione, che quest’anno ha messo in calendario 7 tappe, con 2 tappe aggiunte agli appuntamenti già previsti nelle precedenti edizioni , ha disegnato un diverso percorso sul territorio nazionale coinvolgendo i delegati di area e un notevole numero di società di brokeraggio nelle differenti regioni.


Con questo evento abbiamo celebrato i 6 anni della manifestazione che abbiamo visto nascere insieme nel lontano aprile 2011 , quando l’Associazione ha presentato il suo primo Road Show itinerante con la finalità di organizzare incontri conoscitivi ed entrare in contatto con i suoi associati sparsi sul territorio nazionale.

E alla sua settima edizione il Road Show ha presentato una novità : nel 2017 il format consolidato viene modificato con l’apertura ai NON iscritti ACB. La Manifestazione infatti ha esordito con la nuova versione OPEN 2017, cioè l’apertura alla partecipazione anche ai NON iscritti ACB, particolarità che è stata presentata a Verona, prima tappa dello scorso marzo, proseguendo poi il suo itinerario visitando le città già in calendario e che avrebbero ospitato l’evento.

Una decisione ha raccolto molti consensi da parte dei broker indipendenti e un notevole gradimento e apprezzamento per il suo nuovo format e per aver dato la possibilità all’apertura di un dialogo tra diverse realtà, come auspicato da tempo dal presidente Viganotti.

Componenti fondamentali del successo che negli anni hanno riscontrato questi incontri, sono stati la disponibilità e la presenza degli intervenuti, oltre al supporto dei partner ACB, in abbinamento con una perfetta e funzionale organizzazione logistica, e in aggiunta ad un continuo e costante impegno dell’Associazione nella preparazione dei contenuti.

Da sempre ACB è attenta alla qualità dei contenuti . Gli incontri si pongono come obiettivo quello di creare dei modelli che rispondono alle richieste del contesto sociale in cui gli associati operano confrontandosi con le loro esigenze, di analizzare le ultime normative e direttive, di proporre una continua e costante formazione che per l’associazione copre un ruolo fondamentale per la cultura, la crescita e una più incisiva professionalità dei suoi associati.

Il Road Show che ricopre un ruolo centrale negli eventi più consolidati e conosciuti che ACB realizza all’interno delle sue attività annuali, conferma così il suo approccio vincente e raccoglie l’unanimità dei consensi da tutti coloro che hanno avuto modo di partecipare ad una o più tappe in calendario.

E l’Associazione pensa già all’edizione del 2018 ..!!

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa ACB





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NOVITA'

L’Officina del Sapere oltre al consueto calendario fitto di corsi di aggiornamento professionale in webinar, da quest’anno mette a disposizione di tutti coloro che hanno l’obbligo formativo, corsi di aggiornamento eLearning.
Di seguito il calendario corsi



CORSI DI INGLESE

L’internazionalizzazione nel settore assicurativo è sempre più forte e presente nella nostra vita quotidiana.
I rapporti con i Lloyd’s di Londra, il Bipar a Bruxelles, Dublino, Madrid sono sempre più frequenti e quindi conoscere la lingua inglese diventa una necessità.

Ma quanto siamo in grado di comunicare con l’estero?

L’Officina del Sapere, Scuola di Formazione di ACB, mette in calendario dei corsi di Lingua Inglese specifici, di livello intermedio e avanzato, con docenti madrelingua.
In collaborazione con Consultass srl – leader da oltre dieci anni nel campo delle traduzioni – è stato messo a punto un test valutativo che darà la possibilità ad ognuno di noi di misurare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese.

I corsi saranno così suddivisi:

INTERMEDIO:

-10 lezioni da 2 ore per 1 volta a settimana - € 450,00 + iva

AVANZATO:

-10 lezioni da 2 ore per 1 volta a settimana - € 550,00 + iva

TESTA IL TUO LIVELLO D’INGLESE

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail alla segreteria dell’Associazione - info@acbservices.it ; ml.striani@acbbroker.it




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LA LEGGE SULLA CONCORRENZA NON È SOLO RC AUTO

Dopo oltre due anni, durante i quali non sono mancati discussioni e colpi di scena, il 29 agosto scorso è entrata in vigore la «Legge sulla concorrenza» (legge n. 124/2017), che contiene numerose e significative novità in campo assicurativo.
Come noto, la parte del leone spetta all’RC Auto, in relazione alla quale siamo in attesa di una serie di provvedimenti attuativi, alcuni dei quali da emanarsi a cura dell’IVASS.


Da sottolineare che le disposizioni in materia di RC Auto si collocano idealmente nell’ambito del percorso tracciato da due ulteriori norme, che il nostro legislatore ha approvato per favorire la concorrenza, la trasparenza e la lotta alle frodi nel settore.

Stiamo parlando del Decreto Cresci Italia (D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012) e del Decreto Crescita 2.0 (D.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012), che in alcuni casi (pensiamo al contratto RC Auto base, menzionato dalla Legge sulla concorrenza) necessitano ancora dell’approvazione delle relative disposizioni di dettaglio.

Come abbiamo detto nel titolo, però, la Legge sulla concorrenza, per quanto attiene al settore assicurativo, non si è limitata ad occuparsi di RC Auto.
Le ulteriori novità in campo assicurativo sono, infatti, quelle dedicate al mondo delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti ed a quello delle polizze RC professionali, sulle quali ci concentreremo in questo nostro breve intervento.

Come noto, infatti, le polizze in questione sono al centro dell’attenzione, anche a seguito della recente emanazione di una serie di norme che le hanno rese obbligatorie per categorie professionali particolarmente numerose in termini di iscritti, come gli avvocati ed i medici.

La legge sulla concorrenza interviene sull’art. 5 del D.l. n. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 148/2011, in materia di Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

La norma (quella del 2011) prevede che, a tutela del cliente, il professionista sia tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
La Legge sulla concorrenza ha previsto che, in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative in questione devono prevedere l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura.

L’ultrattività della copertura deve essere riferita alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa.

La novità prevista dalla Legge sulla concorrenza si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data della sua entrata in vigore; a tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Come è facile intuire, le norme in questione, che si collocano nel contesto di un mercato dove le coperture vengono fornite pressoché esclusivamente in regime “claims made”, non ha mancato di far discutere, dando luogo a diverse interpretazioni e punti di vista.

In tal senso, sarà interessante vedere quali saranno l’approccio e le determinazioni che assumeranno i principali operatori del mercato che, oltre a trovarsi al cospetto di un quadro normativo parzialmente mutato, devono tenere in considerazione anche la costante attenzione che la giurisprudenza dedica alla materia.

Avv. Andrea Maura







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POLIZZE VITA E INFORTUNI: QUALI DETRAZIONI ?

Le spese di assicurazioni detraibili sono quelle somme pagate dal contribuente per i premi assicurativi e che possono essere portate a detrazione per il 19% nella dichiarazione dei redditi 730 e Redditi ex Unico, al fine di ridurre l’imposta IRPEF dei contribuenti

Tale possibilità di detrazione, però non è per tutti i tipi di premi assicurativi, infatti, bisogna distinguere tra i contratti di assicurazione sulla vita ed infortuni stipulati entro il 31 dicembre 2000, quelli stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 e quelli che hanno come oggetto della polizza il rischio di morte o di invalidità permanente con indice di invalidità superiore al 5% o di non autosufficienza.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f) del DPR 917/1986 (TUIR), spetta una detrazione dall’imposta lorda:

  • per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.

Un ambiente di lavoro flessibile, ideato per la collaborazione
e lo sviluppo di nuovi progetti.

In presenza di polizze che coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione e va comunque indicata separatamente nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato.

La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale.

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione a condizione che:

  • l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
  • i contratti rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle Finanze del 22 Dicembre 2000.

Il citato Decreto stabilisce, in particolare che:

  • gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
  • i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato.
    I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’ imposta.

La detrazione è pari al 19% dei premi versati ed è calcolata su un ammontare massimo pari a:

  • Euro 530 dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente;
  • Euro 1.291,14 dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente

Quando spetta la detrazione spesa assicurazione?
Ai fini di detraibilità della spesa assicurazione, conta la data di pagamento del premio e non la scadenza dello stesso, infatti, è possibile portare a detrazione la suddetta spesa nel 2018 Modello 730 o Modello Redditi 2018, solo se il pagamento è avvenuto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Se il premio è quindi relativo al 2018, ma si paga nel 2017, la spesa si scarica al 19% nella dichiarazione dei redditi 2018, se invece il premio è relativo al 2017 ma si paga nel 2018, la detrazione spettante si sconta nel 2019.

Valentina Consonni - Studio 3a Commercialisti Associati



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LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Una volta c’erano centri di aggregazione collettiva che riflettevano sui cittadini un alone di tranquillità e protezione, dove tutti potevano rivolgersi anche per una criticità e un aiuto. Erano i sindacati, le sezioni dei partiti, le parrocchie. Luoghi in cui potevi entrare liberamente e trovare non solo spazio per socializzare, confrontarsi e sostenersi, ma anche un aiuto amico, l’esperto volontario che metteva a disposizione il proprio sapere e la sua esperienza per chi ne avesse bisogno in cambio di un semplice grazie.

La inesorabile caduta degli ideali, non parlo volutamente delle ideologie, ma degli ideali surclassati dagli interessi, ha fatto sì che i cittadini non avessero più a disposizione queste forme di assistenza collettiva sussidiarie. Al loro posto sempre più prepotentemente le professioni forensi e la tutela individuale a farla da padrone.

Si voglia o no, oggi la tutela si esprime molto più a livello individuale che collettivo e l’impoverimento costante, negli ultimi 10 anni della classe media, ha aumentato il numero di interventi di patronati ed associazioni consumatori.

Proprio questo bisogno continuo ed elevato di richieste d’aiuto ha portato in molti comuni le aperture di sportelli destinati all’assistenza dei cittadini verso le più diffuse criticità di mercato, dalle garanzie non riconosciute alle maxi bollette, dai risarcimenti negati agli stacchi delle utenze e così via, appunto gli sportelli del cittadino.

Konsumer Italia ne gestisce più di 10 presso le sedi comunali e sono destinazione delle mille preoccupazioni che assillano le famiglie italiane e per cui l’associazione si attiva per le soluzioni. Sempre maggiore è, però, la richiesta di specializzazione e di esperienze nei vari settori del consumo, una richiesta che va di pari passo alla diversificazione dell’offerta ed all’aumento della tecnologia. Allo sportello del cittadino non sempre è possibile avere quella specializzazione richiesta oggi dalle domande dei cittadini, ci si deve avvalere di professionalità esterne spesso alle stesse associazioni.

Perché allora non portare direttamente gli sportelli del cittadino a casa degli esperti?

Certo non è una soluzione possibile per tutto, ma è sicuramente una soluzione perseguibile in molti casi e con diverse professioni, questo grazie ad un accordo con Confabitare, con cui stiamo sperimentando con successo le problematiche della casa e del condominio.

Come sempre accade, intrapreso il primo contatto ed instaurato quel rapporto di fiducia che è la base per un’apertura del cittadino sui propri problemi, le richieste non si fermano alla casa ed al condominio ma spaziano nei vari settori, quindi l’associazione oltre a provvedere ad una minima istruzione sui diritti del consumatore e sul codice del consumo diventa a sua volta un centro di raccolta delle problematiche che vengono trattate a livello centrale e poi riportate come proposta di soluzione alla periferia da cui sono giunte.

Un lavoro destinato ad allargarsi con l’ingresso di nuove figure professionali dove gli uffici diventino anche degli “Help Point” consumeristici qualificati, portando sul territorio in modo diffuso una rete di aiuto reale alle necessità di assistenza del cittadino consumatore, certamente stabilendo rigidamente i confini tra l’attività propria del professionista con l’attività prestata in quanto “Volontario Consulente” di una associazione consumatori.

E quindi perché non pensare ora agli “Help Point” presso gli uffici degli intermediari assicurativi, certamente un modo per riposizionare la consulenza, che è la base del rapporto con il proprio cliente, anche come servizio sociale a favore del cittadino.

D’altra parte da un’associazione come Konsumer Italia che vede tra i fondatori Luigi Viganotti, presidente di ACB , l’idea non sembra essere eccentrica, anzi.

Proviamoci per riuscirci, per dare valore alla propria esperienza, per dare ascolto al cittadino, per surrogare quello che ormai alcuni corpi intermedi non sanno più fare.

Fabrizio Premuti - Presidente KONSUMER ITALIA





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NUOVI REATI IN CAMPO AMBIENTALE E PROCEDURE DI ESTINZIONE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 68/2015

Introduzione
La legislazione italiana in materia ambientale si è arricchita, nel 2015, di rilevanti elementi, attraverso la legge 22 maggio 2015 n. 68. Gli obiettivi della legge sono articolati su due livelli: da un lato, rafforzare la tutela penale dell’ambiente nei confronti delle azioni maggiormente lesive per le sue componenti e per la salute e, dall’altro, introdurre modalità di estinzione dei reati ambientali ritenuti meno gravi, creando un percorso alternativo al tradizionale procedimento penale, al fine di conseguire una sostanziale semplificazione dell’azione giudiziaria a beneficio della celerità di gestione dei procedimenti e della tempestività del loro esito.

ARPA Lombardia ha posto molta attenzione, dal momento dell’introduzione della legge, nel contribuire a dispiegare al meglio i suoi effetti di tutela ambientale e di deflazione dei procedimenti giudiziari penali.
Ciò ha richiesto un significativo impegno in termini di omogenea interpretazione della legge, attraverso un continuo confronto con la Magistratura e con le componenti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), introdotto dalla legge 28 giugno 2016 n. 132, nonché di adeguamento organizzativo e formazione dei propri operatori.

A circa due anni di distanza dall’approvazione della legge, molti sono gli esiti positivi del provvedimento, seppur accompagnati da significativi problemi interpretativi e di omogenea applicazione da parte di tutti Soggetti coinvolti.

E’ opportuno che tutte le componenti della società civile implicate nella catena della protezione ambientale e della tutela penale rivolgano la loro attenzione al tema, anche per maturare la consapevolezza del nuovo approccio normativo relativamente alla protezione dell’ambiente e verso i benefici introdotti nella gestione delle inottemperanze ambientali e dei limiti per l’applicazione di tali benefici.

I nuovi delitti contro l’ambiente

La legge 68/2015 introduce alcune nuove fattispecie di delitto, inserendo all’interno del Codice penale il nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”.

Infatti, oltre ai delitti già previsti dal Codice per l’Ambiente (D.lgs. 152/2006) quali la combustione illecita di rifiuti e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e ai previgenti “delitti codicistici” utilizzati per sanzionare le ipotesi più gravi di compromissione ambientale pericolose per la salute pubblica, quali il disastro innominato (art. 434 CP) e l’avvelenamento (art. 439 CP), la legge 68/2015 introduce nel Codice Penale 5 nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento del controllo e omessa bonifica.

Specie nel caso dei delitti di inquinamento e disastro ambientale, il verificarsi delle condizioni delittuose non dipende dalla commissione di una specifica violazione, ma dipende essenzialmente dalla gravità ed estensione delle sue conseguenze: si tratta pertanto di reati di evento o di pericolo concreto. Il legislatore, tra l’altro, considera come situazione delittuosa un danno o un pericolo all’ambiente a prescindere dal pericolo per l’incolumità o la salute pubblica, includendo nella normativa un concetto “ecocentrico” a fianco della tradizionale prospettiva di tutela della salute dell’uomo.

Purtroppo, lo spirito del provvedimento non è sostenuto, in particolare per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale, da un quadro chiaro per la perimetrazione dei casi. Le soglie del verificarsi del delitto di inquinamento infatti sono la “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”, cagionati “abusivamente”: termini che, come è stato riconosciuto in innumerevoli dibattiti, lasciano spazio a margini di discrezionalità davvero ampi.
Così pure per quanto concerne il delitto di disastro ambientale, che deve essere connotato da comportamento “abusivo” e aver generato “l'alterazione irreversibile” dell’ambiente o di eliminazione “particolarmente onerosa” o, ancora, da “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”, termini che lasciano spazi così ampi alla discrezionalità da aver fatto ipotizzare, addirittura, incostituzionalità della norma per difetto di tassatività.
Su questi aspetti il dibattito è aperto così come il cantiere per possibili chiarimenti in sede legislativa.

Le procedure di estinzione delle contravvenzioni ambientali

La nuova parte sesta-bis del D.Lgs. 152/2006 “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” costituisce una decisa innovazione nel campo delle procedure giudiziarie ambientali, introdotta con manifeste intenzioni di deflazione del carico giudiziario relativo ai reati ambientali di minore rilievo e di semplificazione e accelerazione delle procedure, nell’obiettivo del celere ripristino della qualità ambientale alterata dal comportamento illegale.

Il perno del provvedimento è la possibilità di estinguere le “ipotesi contravvenzionali in materia ambientale ….. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” adempiendo ad apposita prescrizione impartita da “l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ….., ovvero (da) la polizia giudiziaria” che deve essere “asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata”. La prescrizione deve essere adempiuta entro “un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario” ed è assoggettata a verifica da parte della figura che ha provveduto all’accertamento. Concorre, al fine dell’estinzione della contravvenzione, “l’obbligo del pagamento …… di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.

L’attivazione della procedura di estinzione sospende il procedimento penale, in attesa dei riscontri positivi alle azioni descritte.

Purtroppo, paiono non essere sufficientemente chiare le definizioni utilizzate per l’ammissione alla procedura estintiva (“…danno o pericolo concreto e attuale di danno…”), come altrettanto sussistono diverse interpretazioni circa la tipologia di contravvenzioni ammesse, in funzione della pena prevista: l’ammenda e ammenda o arresto (pena alternativa), o anche la pena congiunta di arresto e ammenda, escludendo le contravvenzioni che prevedono la sola pena dell’arresto.

Il procedimento estintivo non rappresenta un obbligo, per il soggetto accusato, che può decidere di affrontare il normale iter giudiziario.

Giuseppe Sgorbati Direttore Tecnico Scientifico di ARPA Lombardia




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ACB RISPONDE

La nuova rubrica all’interno della Newsletter dove l’Associazione risponde ad alcuni quesiti che sono pervenuti alla nostra segreteria.
Quesito su RC PROFESSIONALE E I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL RUI
Spett.le Associazione sono un broker assicurativo e vi scrivo per avere dei chiarimenti circa i nuovi adempimenti di comunicazione al RUI. Ho avuto notizia che gli intermediari assicurativi devono attestare annualmente all’IVASS di aver provveduto al rinnovo della polizza professionale. Mi potreste dare delle corrette indicazioni circa i tempi e le modalità per la trasmissione dell’attestazione.


L’Associazione risponde

Gentile Associato,
facciamo seguito alla sua richiesta di chiarimenti e il Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017 ha disciplinato la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI.

Il Provvedimento ha inoltre previsto che a partire dal 1° gennaio 2018 gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI dovranno attestare annualmente all’IVASS il rinnovo della polizza o, se pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.

La comunicazione dovrà essere presentata, con il modello elettronico (scaricabile dal sito dell’IVASS) e sottoscritta dall’intermediario con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

La comunicazione relativa alla polizza dovrà essere effettuata entro il 5 febbraio di ogni anno; decorsi 90 giorni, in difetto della comunicazione, l’IVASS provvederà ad indicarli al RUI come inoperativi.

ACB




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UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI Terza Puntata

Il rapporto tra un padre titolare di una società di brokeraggio e il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia. Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


Giacomo incrociò il padre in corridoio e lo salutò con un sorriso.

“Hai qualche momento da dedicarmi?”

“Volentieri naturalmente. Hai già deciso da dove incominciare i tuoi giri di approfondimento?”

“Se ho ben capito ciò che mi hai detto, la corretta interazione con un’azienda potenziale nuovo cliente è un momento determinante nella nostra attività ed è il presupposto di ogni nostra iniziativa o modalità di intervento….”

“Assolutamente vero ed è proprio in questo contesto che si sviluppano quegli aspetti professionali indispensabili che ti ho già più volte accennati.”

“Aspetti professionali che mi pare tu abbia detto non possono prescindere da un approccio di Risk Management: puoi farmi capire meglio in che cosa questo Risk Management effettivamente consista?”

“La nascita del Risk Management, nella sua accezione dottrinaria e professionale, viene normalmente collocata negli Stati Uniti nel corso degli anni cinquanta dello scorso secolo.
Gran parte delle attività di Risk Management hanno tecnicamente origine dalla tradizionale gestione dei rapporti assicurativi (quindi dei rischi assicurabili).
Dalla metà degli anni settanta vengono implementate le attività di “risk analysis”, “loss control” e “loss financing” che contribuiscono a svincolare l’attività di Risk Management dal semplice ambito assicurativo.
Con questa evoluzione la funzione di Risk Management raggiunge una grande autonomia e le decisioni di copertura assicurativa sono sempre più integrate con le attività di prevenzione e sicurezza.
Tutto questo sviluppo è caratterizzato dalla gestione dei rischi puri.
E credo che conoscere il concetto di rischi speculativi e rischi puri sia comunque utile, per un po’ di cultura, anche se con la c minuscola.”

“Pronto a seguirti..”

“ I rischi speculativi sono affrontati deliberatamente da chi li corre con la speranza di un guadagno controbilanciata dalla eventualità di una perdita; in generale dipendono dall’alto management aziendale e non sono assicurabili (salvo rare eccezioni).
I rischi puri sono caratterizzati esclusivamente dalla eventualità di una perdita (o al massimo di un “pareggio” se si è bene assicurati o si identifica un terzo responsabile); in generale dipendono dalla funzione di Risk Management e sono quasi tutti assicurabili.”

“Puoi per favore esemplificare…”

Proviamo. Per un privato rischi speculativi possono essere investire in borsa o cambiare posto di lavoro, mentre esempi di rischi puri sono lo scoppio dello scaldabagno o un incidente stradale. Analogamente per un’azienda sono rischi speculativi investire nell’innovazione o operare in un nuovo mercato instabile; possono essere invece rischi puri l’incendio dello stabilimento o il danno causato da un prodotto difettoso.
Tutto chiaro fin qui?

““Direi di sì. Prosegui….”

“Quella di Risk Management è una funzione aziendale estremamente complessa e articolata tra specializzazione e interdisciplinarità, ma nel panorama italiano una dimensione mediamente ridotta delle imprese e una scarsa cultura aziendale hanno fatto sì che questa essenziale funzione di equilibrio economico trovi una scarsa rilevanza nel contesto aziendale.
La staticità del mercato ha inoltre indotto a ricercare la crescita del profitto tramite una spesso dissennata riduzione dei costi che sta avendo come risultato:

  • una significativa riduzione degli investimenti in termini di prevenzione e protezione;
  • la terziarizzazione di molti processi, con conseguente perdita di controllo efficace sul prodotto finito ed una economicità controbilanciata dal fatto che l’interruzione dei processi concatenati in un qualsiasi punto può generare interruzioni fortemente penalizzanti (con l’aggravante che il controllo sui terzi non può essere così efficace come lo sarebbe in “casa”).

Ed è in questi ambiti quindi che l’intervento consulenziale del broker può rivelarsi determinante.”

“Ma potresti, seppur a mero titolo esemplificativo, farmi capire quali sono le principali analisi di Risk Management e come si svolgono?”

“Una premessa. Se ragioniamo a livello ottimale, le analisi non dovrebbero limitarsi all’azienda in quanto tale, ma osservarla inserita nel suo quadro di riferimento per tener conto, oltre che del segmento di utenza cui si rivolge (generico, specializzato, ampio, contenuto, stabile, in via di sviluppo, in fase di contrazione, ecc.), anche p.e.:

  • del numero dei competitors e del livello della concorrenza;
  • delle aspettative del settore nel medio periodo;
  • della dipendenza da mercati volatili e condizioni di approvvigionamento;
  • delle caratteristiche della domanda (fluttuante, costante o periodica) e l’attuale fase di mercato (stagnante, vivace, in recessione, ecc.);
  • dell’assoggettamento a normative o leggi particolari;
  • e di tutte quelle peculiarità dell’ambiente/mercato che possono influenzare le scelte strategiche.

A questo punto, in aiuto al buon senso, è bene che il Risk Management segua una metodologia consolidata che sia di supporto in sede di analisi dei rischi e di progettazione della “sicurezza” non tralasciando l’aspetto economico / finanziario.”

“In linea di massima, come si articola questa metodologia?”

“Il discorso sarebbe estremamente lungo e sull’argomento sono stati scritti moltissimi libri ed esiste una specifica associazione - l’ANRA – che riunisce i Risk Manager e i Responsabili di Assicurazioni Aziendali (dai un’occhiata al sito ANRA.IT, troverai molte cose interessanti).
Esistono standard operativi più o meno sofisticati in relazione alle tipologie di risultati che si vogliono ottenere, ma il metodo di base può essenzialmente ricondursi agli aspetti di IDENTIFICAZIONE, QUANTIFICAZIONE, CONTROLLO E FINANZIAMENTO.”

“Me li puoi spiegare singolarmente?”

“Proviamo a fare un’estrema sintesi.

L’IDENTIFICAZIONE

Il primo passo per arrivare alla gestione dei rischi è ovviamente quello di identificarli: quali rischi corre l’azienda? Il processo è alquanto lungo e articolato e richiede appunto la formulazione di una metodologia di identificazione tramite analisi dei documenti contabili ed extracontabili, interviste ed ispezioni L’intero processo deve essere altamente critico nei confronti di tutte le realtà aziendali e ciò può anche comportare concrete possibilità di scontro con le varie funzioni dell’impresa.

LA QUANTIFICAZIONE

Le informazioni raccolte nella fase di identificazione dei rischi, di per sé non sono sufficienti per impostare la gestione degli stessi in termini economici. L’altra domanda che è necessario porsi è: quanto possono costare i rischi che corre l’azienda?
È questa sicuramente la fase più complessa e articolata dell’analisi preliminare all’impostazione di una corretta gestione dei rischi.
Gli elementi da considerare per la misurazione del rischio sono, con riferimento a ciascuna unità considerata nel periodo di tempo esaminato, essenzialmente tre:

  • la frequenza, ovvero il numero dei sinistri che potrebbero essere ragionevolmente subiti a causa del rischio in esame;
  • la magnitudine, ovvero l’entità dei danni che ciascun sinistro potrebbe ragionevolmente generare a causa del rischio in esame;
  • la gravità, ovvero l’entità complessiva dei danni che tutti i sinistri potrebbero ragionevolmente generare, a causa del rischio in esame.

Le combinazioni dei fattori di frequenza, magnitudine e gravità generano un quadro complessivo dello stato di “salute” dei rischi in azienda.
Nell’affrontare l’analisi sui sinistri del periodo considerato, e poterne poi proiettare l’immagine sull’oggi e sul domani, è necessaria una attualizzazione dei dati che tenga quantomeno conto:

  • del costo attuale di ciascun sinistro (e non di quello storico);
  • dei metodi di lavoro, origine di sinistri, che non vengono più utilizzati;
  • dei metodi di lavoro recenti, che non possiedono una loro storia;
  • dell’evolversi delle situazioni di mercato;
  • del permanere o meno di interdipendenze;
  • dell’invecchiamento dei macchinari e degli impianti.

IL CONTROLLO

Una volta conosciute e quantificate le minacce che possono attentare alla stabilità economica dell’Azienda, è necessario verificarne l’eliminabilità o la possibilità di ridurne l’impatto, tanto in termini di frequenza quanto in termini di magnitudine.
Questa operazione, apparentemente demandata al semplice uso della logica e del buon senso, in realtà deve fare i conti con rigorosi principi di economicità: gli accorgimenti per eliminare o ridurre questa minaccia, costano più o meno del verificarsi del danno temuto?
Nella protezione delle cose, questo filo conduttore è ampiamente giustificabile ma nella tutela delle persone il ragionamento è ovviamente più complesso per il prevalere degli aspetti morali e sociali.
Preliminarmente ad ogni altra attività, è quindi essenziale, sempre nell’ottica dell’economicità, procedere nei confronti dei rischi identificati e quantificati valutando l’opportunità della loro eliminazione o riduzione. Il primo scalino è sicuramente quello di eliminare o sostituire le fonti di possibili danni, ma questo aspetto è il più difficile da perseguire, anche perché la sostituzione di una procedura o di una macchina può si eliminare il rischio temuto, ma avere controindicazioni commerciali o anche generarne di differenti e non conosciuti.
L’efficacia di questo tipo di intervento passa sempre attraverso scelte di carattere traumatico e assoluto.
È maggiormente possibile intervenire con la riduzione, a volte anche con semplicissimi interventi di basso costo, a volte con interventi strutturali che possono prevedere costi molto importanti, per i quali è necessario predisporre piani di investimento spalmati su più esercizi finanziari.
Le tecniche di intervento ascrivibili a questa fase del controllo dei rischi puri sono essenzialmente riconducibili a due diverse tipologie:

  • prevenzione, allo scopo di ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso, con ciò intervenendo direttamente sulla frequenza;
  • protezione, allo scopo di contenere i danni conseguenti al verificarsi di un evento dannoso, agendo quindi su un contenimento della magnitudine.

Gli strumenti atti a prevenire e proteggere sono innumerevoli, ma hanno scarsa efficacia se non vengono accuratamente e costantemente manutenuti e monitorati e, soprattutto, se non si veglia sulla loro puntuale e costante applicazione. È in questo contesto che devono intervenire tecniche psicologiche e procedurali.”

“Tutto ciò premesso….”

“Sempre restando nel campo di quei rischi puri di cui abbiamo parlato, è inevitabile che tutto il lavoro svolto lasci comunque a carico dell’azienda taluni rischi ineliminabili (o eliminabili a costi troppo elevati) e comunque quella parte di essi per i quali si è riusciti solo a contenerne gli effetti (riduzione).
A questo punto la funzione di Risk Management non può che ricorrere a tecniche di finanziamento dei rischi, tecniche che vengono solitamente classificate in funzione del soggetto economico su cui vertono le conseguenze economico-finanziarie dei sinistri:

  • forme di ritenzione, aventi per oggetto l’accollo programmato preventivamente di tutti o parte dei danni dovuti a determinati rischi e realizzabili attraverso accantonamenti contabili di fondi, apertura di linee di credito contingenti, processi interni di autoassicurazione, creazione di compagnie captive, ecc..
  • forme di trasferimento, aventi l’obiettivo di minimizzare le conseguenze di eventuali sinistri sull’equilibrio economico-finanziario dell’azienda e realizzabili attraverso accordi contrattuali o tramite l’acquisto di coperture assicurative.

Il trasferimento tramite accordi contrattuali passa attraverso due diverse azioni che spesso entrano in conflitto con le azioni commerciali dell’azienda:

  • minor accollo possibile di responsabilità non dovute per legge;
  • maggiore scarico possibile di responsabilità nei confronti di fornitori, subappaltatori e altri soggetti coinvolti nell’adempimento del contratto.

Ma la scelta finale non può che comportare il trasferimento del rischio tramite l’acquisto di coperture assicurative.”

“Ed è qui che la nostra attività di consulenza viene affiancata da quella di intermediazione..”

“Giusto: In effetti oggi è necessario porsi ben oltre l’intermediazione pura e semplice per invadere un campo più complesso e articolato.
Risk Analysis & Loss Prevention acquistano una doppia valenza: da un lato forniscono la base delle azioni necessarie al Risk Management per l’identificazione e la valutazione dei rischi e, dall’altro, costituiscono uno strumento essenziale agli effetti del collocamento del rischio sul mercato degli Assicuratori.

“Ancora una volta la professionalità si evidenzia come elemento indispensabile per poter svolgere la nostra attività in maniera sicura e redditiva. Proverò a verificare l’impatto pratico delle tue parole.”

“Concluderò la chiacchierata citando Einstein
Non insegno mai nulla ai miei allievi. Cerco solo di metterli in condizione di poter imparare Alla prossima.”

Mario Ferrari ACB


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Il software Genias strumento di supporto al tuo business

Gestisci con un “colpo d’occhio” i processi quotidiani In questo periodo si parla molto di IDD, di quanto e come verrà recepita, dell’impatto che avrà sulla gestione dell’ufficio di ogni intermediario e del ruolo importante che assumerà sempre di più la tecnologia per velocizzare i processi.


I supporti digitali saranno indispensabili per automatizzare funzioni ripetitive, ricordare scadenze, inviare messaggi di sollecito ai clienti, dialogare con le compagnie, ma soprattutto mantenere un contatto quotidiano con i propri collaboratori.
Chi non investirà in tecnologia, suo malgrado, sarà probabilmente “fuori dal gioco”.
GENIAS, il software gestionale rivolto al mondo dei broker assicurativi, ti aiuta nel lavoro quotidiano. Come?

Pannello controllo
  • con un pannello di controllo configurabile, che ogni mattina, ti ricorda i clienti che non hanno ancora inviato la Privacy firmata. Sapendo che tale mancanza comporta una sanzione molto onerosa, le collaboratrici potranno sollecitare i clienti all’invio della firma.
  • con la gestione di memo singoli o per gruppi di collaboratori, che ricordano i processi da svolgere ogni giorno e che rimangono attivi fino al termine delle attività, oppure possono essere chiusi dal collaboratore.
  • con la possibilità di lanciare ogni mese in automatico la lettera di regolazione ai clienti che vengono evidenziati dal sistema. GENIAS crea un documento word per ogni polizza, con i parametri di regolazione, ed invia il documento al cliente in formato pdf. Al termine effettua l’archiviazione automatica delle email inviate e crea contestualmente una tabella delle regolazioni.
  • con la tabella riassuntiva delle regolazioni si evidenzia lo stato per ogni polizza e si offre la possibilità di effettuare fino a tre diversi solleciti al cliente tramite generazione di documento di sollecito ed email. I diversi colori aiutano l’operatore a visualizzare con un colpo d’occhio la situazione. Sarà possibile cambiare lo stato o chiudere le regolazioni in blocco, oppure singolarmente, se uno o più clienti hanno comunicato i dati richiesti.
  • con la tabella riassuntiva delle regolazioni si visualizza anche l’elenco di tutte le date dei solleciti inviati ai clienti e la data di invio delle informazioni alla compagnia. É possibile eventualmente sollecitare anche la compagnia se non invia in tempi brevi l’appendice di regolazione.

Queste sono solo alcune funzioni che il programma GENIAS offre per facilitare il lavoro quotidiano. Il suggerimento è di effettuare una dimostrazione da remoto, personalizzata in base alle esigenze di ciascuno.

Come ripetiamo spesso, GENIAS è un prodotto che si adatta alle necessità di ogni intermediario. Ogni broker ha un proprio target di clienti, con esigenze particolari e la tecnologia ha il compito di aiutare e soddisfare i nuovi processi che il mercato impone.

Come già detto, è importante rimanere all’interno “del gioco”; per farlo gli strumenti ci sono, sono sempre più performanti e adatti a supportare ogni nuova idea, ogni nuova imposizione legale e amministrativa, per poter essere competitivi in un mercato che sta cambiando velocemente.

Ricordo che HIT, con il programma GENIAS fa parte dell’Associazione SHARE, che raggruppa le più importanti società di software assicurativo europee.

Con l’importante contributo di ACB abbiamo realizzato lo scambio di segnalazioni di copertura ed estratti conto, tra Broker e Compagnia, utilizzando il tracciato SSF (Share Standard Format). La prima Compagnia che ha aderito allo standard ed ha implementato il processo è stata UNIPOL, ma diverse altre Compagnie stanno confermando il loro interesse all’iniziativa.

Se desiderate informazioni più approfondite, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.genias.org oppure contattando il Dott. Nicola Tonegato al numero 045-6209711.

Maria Teresa Paroli - HIT




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Un’opportunità di servizio per il cliente nel risanamento

La conoscenza delle società di bonifica e risanamento all’interno del mercato assicurativo è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni; se prima, infatti, queste attività erano considerate appannaggio di un gruppo ristretto di tecnici del settore, oggi, invece, la percezione della loro utilità come servizio al danneggiato ne ha permesso la diffusione tra tutti gli attori che gravitano intorno a un sinistro.


Ma “Cosa si intende per bonifica?”, “Qual è il suo scopo?”, “Cosa la differenzia da una normale attività di pulizia?”: sono queste alcune delle molte domande che sorgono quando, per la prima volta, ci si trova ad affrontare un evento avverso che necessiti l’intervento di una società specializzata. Rispondere a queste domande è fondamentale per poter prendere le decisioni più giuste e più consone alla risoluzione del problema e poter consapevolmente scegliere a chi affidare il recupero della propria casa o della propria azienda.

Se volessimo dare una prima definizione, potremmo dire che la pulizia è la rimozione superficiale di tutto il materiale visibile a occhio nudo (es. polvere, fuliggine, fango…) che si deposita, a seguito di un incendio o di un allagamento, su tutte le superfici, i macchinari e le merci direttamente esposte e non al danno. Al contrario, per bonifica si intende la procedura che abbia come fine la riduzione della contaminazione causata dalla grande quantità di aggressivi chimici trasportati dai fumi dell’incendio o dai fanghi di un’alluvione. Ma cos’è questa contaminazione e perché è così importante che venga eliminata?

Quando avviene un incendio, la combustione di materiali plastici (la cui presenza è molto comune in ogni ambiente) determina la formazione di prodotti inorganici e organici, seriamente dannosi per alcune superfici, per i macchinari, ma soprattutto per la salute delle persone che abitano o lavorano nei locali coinvolti dal sinistro. Tra le sostanze generate, infatti, vi sono micro-contaminanti organici come le diossine o i cosiddetti IPA (idrocarburi policiclici aromatici), che sono cancerogeni. Allo stesso tempo, i depositi di fuliggine innescano su alcuni materiali processi corrosivi che, se non interrotti, progrediscono inesorabilmente nel tempo, determinando danni estetici sulle superfici e funzionali sulle apparecchiature: a un primo sguardo, l’inizio di tali processi potrebbe essere difficile da rilevare per chi non sa cosa cercare, portando a sottovalutare un problema che da risolvibile diventerà irrisolvibile. Si capisce dunque perché, in seguito a un sinistro, dare “una mano di bianco”, togliere la polvere con lo straccio o utilizzare i consueti prodotti per la pulizia non è sufficiente: è necessario un intervento professionale di bonifica, con i suoi tempi (che devono essere molto rapidi), i suoi strumenti e i suoi prodotti chimici.

Essere un consulente dell’assicurato o, meglio, essere colui in cui l’assicurato ha riposto la propria fiducia al momento della stipula della polizza, investe l’intermediario di una grande responsabilità quando un sinistro purtroppo accade: la responsabilità del “sapere cosa fare”, dell’avere la soluzione pronta e adatta alle necessità del cliente nel momento della massima difficoltà, del sapere come aiutarlo a mettere al sicuro i suoi beni e i suoi affetti, del consigliarlo su come poter rapidamente ricominciare quando tutto sembra invece perso.

Ecco perché allora conoscere le potenzialità e il valore delle tecniche di bonifica e risanamento, saper distinguere tra esse e una normale attività di pulizia, sapere chi contattare nel momento del bisogno non è solo un problema per gli addetti ai lavori ma un vantaggio per chiunque abbia a cuore il proprio cliente e desideri offrire a lui un miglior servizio.

Anna Rigotti - Per Group




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ACB presenta il Corso di Perfezionamento in Risk Management per le PMI dell’Università di Parma.

L’Associazione ha aderito al Progetto del nuovo percorso formativo dell’Università di Parma per sottolineare l’importanza della sempre più necessaria cultura in ambito assicurativo.


Il corso di perfezionamento in “Risk Management per le PMI ed Emerging Risk Assessment & Management” è un nuovo percorso formativo nato dalla partnership tra il dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma e Chubb, con la collaborazione di ACB, ANRA, AIBA, Osservatorio Europeo sulla Data Protection, Bene Assicurazioni.

Il corso, che partirà a marzo 2018, si pone l’obiettivo di creare una nuova figura di intermediario assicurativo, esperto di tre specifici macro temi: il Risk management nelle PMI, la Data Protection (ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation) e l’Intermediazione assicurativa. Quest’ultimo argomento sarà presentato in modo innovativo, dedicando attenzione ai nuovi rischi emergenti (cyber risk, rischio ambientale, data privacy, travel risk e altri ancora) e dando ai partecipanti la possibilità, opzionale, di seguire delle videolezioni sui concetti più generali.

Le tre macro tematiche saranno affrontate con le modalità del learning by doing, favorendo non solo l’acquisizione di conoscenze ma anche lo sviluppo di competenze, sia tradizionali che soft, si pensi al critical thinking e al problem solving. I docenti del corso saranno professori universitari ma anche esponenti del mondo imprenditoriale e consulenziale.

Il percorso di formazione in “Risk Management per le PMI ed Emerging Risk Assessment & Management” si rivolge a soggetti lavoratori e non, anche frequentanti di corsi di studio universitari, che saranno selezionati a seguito di valutazione del curriculum vitae e di un colloquio attitudinale.

I partecipanti al corso avranno numerosi vantaggi:

  • il rilascio dell’attestato di perfezionamento;
  • l’ottenimento di certificazioni professionali (da parte di ANRA e dell’Osservatorio Europeo sulla Data Protection);
  • il riconoscimento del corso ai fini dell’aggiornamento Ivass e dell’iscrizione alla sez E del RUI;
  • l’attribuzione di 28 crediti formativi universitari;
  • la possibilità di svolgere uno stage (che sarà sostituito, per i partecipanti lavoratori, dalla redazione di un project work).

Il corso avrà una durata di 9 mesi, di cui 6 mesi di aula e 3 mesi di stage (per i frequentanti non lavoratori). I mesi d’aula consisteranno in 200 ore tutte concentrate in un giorno alla settimana, il venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. Alcuni sabato mattina saranno, inoltre, dedicati alla discussione di case studies e testimonianze.

Il percorso di formazione in “Risk Management per le PMI ed Emerging Risk Assessment & Management” è stato concepito, insomma, per rispondere alle sfide che nascono da un contesto in evoluzione, caratterizzato da nuovi rischi, che possono rappresentare, al contempo, vere e proprie opportunità.

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti” (Charles Robert Darwin)

Per maggiori informazioni si consulti il sito: www.unipr.it


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NEWS IN BREVE

PROVA DI IDONEITA’ RUI: PASSA IL 25%

A conclusione della prova di idoneità (sessione 2016) per l’iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi indetta dall’IVASS con il provvedimento n. 54 del 6 dicembre 2016 e tenutasi lo scorso 24 ottobre, l’Istituto ha comunicato i dati di sintesi sullo svolgimento e sugli esiti complessivi della prova.
A fronte di 3.279 candidati presenti alla prova sono risultati idonei il 25,2% .

CONTO CORRENTE SEPARATO: I CHIARIMENTI DELL’IVASS

L’Autorità di Vigilanza ha fornito, attraverso una Lettera al Mercato dello scorso 6 novembre, i chiarimenti applicativi in tema di separazione patrimoniale.
Nella Lettera al Mercato l’IVASS affronta il tema del conto corrente separato, della fideiussione bancaria per gli intermediari e dell’utilizzo delle carte prepagate.

POLIZZE VITA TRADIZIONALI: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LE FUTURE MODIFICHE NORMATIVE

L’IVASS vuole dare una spinta propulsiva ai prodotti vita tradizionali ed ha aperto la fase di pubblica consultazione con le proposte di modifica ai Regolamenti n. 38/2011, 14/2008 e n. 22/2008.
Le modifiche proposte consentiranno agli assicurati una migliore gestione nel tempo dei rendimenti, l’accantonamento delle plusvalenze nette e una stabilizzazione dei rendimenti delle gestioni separate.
Al termine della pubblica consultazione, il prossimo 15 dicembre, l’IVASS renderà pubbliche le osservazioni pervenute e le conseguenti risoluzioni.

UE: SICUREZZA STRADALE

Il Parlamento Europeo vota l’obbligo di installare sulle nuove auto sistemi autonomi di frenatura in grado di rilevare i pedoni, di assistenza alla velocità e di segnalazione per le cinture non allacciate.
La votazione rientra nella Risoluzione “Salvare Vite Umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell’UE”.
Proposti incentivi fiscali e assicurativi per tutti coloro che acquisteranno autovetture fornite di dispositivi tecnologici intelligenti.

COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

AEC

ANDREA MAURA

ANNA RIGOTTI

CHUBB

CINZIA ROVIDA

FABRIZIO PREMUTI

GIUSEPPE SGORBATI

INSURANCE CONNECT

LAURA GORLA

LUIGI VIGANOTTI

MARIA TERESA PAROLI

MARIO FERRARI

UNIVERSITA’ DI PARMA

VALENTINA CONSONNI


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