IN COSA CONSISTE L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA?
Ai sensi dell'art. 106 del CAP, comma 1, l'attività di distribuzione assicurativa consiste nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter) , in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
Ai sensi dell'art. 106 del CAP, comma 2, le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m -ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
L'art. 1, comma 1, lettera m-ter) CAP definisce la consulenza come: "l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione". Il CAP istituisce le norme sulla consulenza all'art. 119 ter e la disciplina è completata dal Regolamento IVASS 40/2018 e, per alcuni aspetti relativi alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, dalla disciplina della CONSOB.
L'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa può essere esercitata dai seguenti soggetti: ? imprese di assicurazione o riassicurazione abilitate ad operare in Italia e i relativi dipendenti; ? intermediari iscritti al RUI - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi nelle seguenti Sezione sezione A: gli agenti; sezione B: i mediatori o broker; sezione C: i produttori diretti; sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim (società di intermediazione mobiliare) e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta; sezione E: gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario - iscritto nella sezione A, B, D o F - per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 5, del CAP, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l'iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E; sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 109-bis, comma 1, del CAP, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione; ? intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in altro Stato membro dell'UE e abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio della Repubblica.
L'articolo 109, comma 2, lettera b) del CAP, definisce il broker come un mediatore di assicurazione o di riassicurazione che, in qualità di intermediario, agisce su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione. È iscritto alla Sezione B del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) istituito presso l'IVASS.
La figura del broker differisce da quella dell'agente assicurativo in quanto il broker agisce su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; al contrario l'agente agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione alla/e quale/i è legato da un mandato agenziale, ai sensi degli artt. 1742 e seguenti del Codice Civile. Il broker è iscritto nella sezione B del RUI mentre l'agente è iscritto nella sezione A del RUI.
Possono iscriversi alla Sezione B del RUI sia le persone fisiche che le persone giuridiche (società). I soggetti iscritti in Sezione B devono aver superato l'esame di abilitazione che si svolge presso l'IVASS e possedere i requisiti previsti dalla normativa assicurativa, ossia i requisiti di onorabilità e professionalità, oltre alla polizza assicurativa a copertura dei possibili danni alla clientela nello svolgimento dell'attività professionale. La mancanza di questo ultimo requisito non pregiudica l'iscrizione al RUI ma ne impedisce l'operatività. Il broker, in assenza di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, può ottenere l'iscrizione in sezione B del RUI, ma risulterà inoperativo.
Secondo l'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento IVASS n.40/2018, la polizza RC professionale serve a garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali del broker e/o a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato il broker deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione.
In base a quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40/2018: 1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile deve essere stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 (Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP) o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione. 2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali: a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario e a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; b) coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura (garanzia postuma); c) l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri UE/SEE 3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività. 4. I massimali di copertura del contratto (a partire dal 9 ottobre 2024) devono essere di importo almeno pari a: a) Euro 1.564.610,00 per ciascun sinistro; b) Euro 2.315.610,00 l'anno globalmente per tutti i sinistri. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente. Non è più necessario comunicare a IVASS il rinnovo della polizza assicurativa.
Il broker che non ha la polizza obbligatoria di RC professionale non può operare. Può comunque richiedere l'iscrizione al RUI, ma risulterà inoperativo. Lo svolgimento dell'attività di intermediazione in assenza della copertura della polizza RC professionale comporta una sanzione erogata da IVASS, alla quale può essere aggiunta - a discrezione dell'IVASS- anche una sanzione non patrimoniale. L'eventuale perdita della copertura assicurativa deve essere comunicata all'IVASS, entro 5 giorni lavorativi dall'evento. L'IVASS provvederà ad annotare lo stato di inoperatività sul RUI dell'intermediario.
Gli stretti legami sono definiti dall'art. 1 del CAP e nello specifico si intendono i rapporti fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del CAP; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
No, non è vietato avere stretti legami, salvo che impediscano l'esercizio delle funzioni di vigilanza. La presenza di stretti legami deve essere comunicata nell'ambito della domanda di iscrizione al RUI e/o, se gli stretti legami sorgono successivamente, tempestivamente o comunque entro 30 giorni dal momento in cui lo stretto legame è sorto o se ne è avuta notizia.
Le comunicazioni relative agli stretti legami sono effettuate tramite l'area riservata dell'intermediario nel Nuovo Portale RUI.
Il vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza/impedimento, affinché abbia tutte le deleghe e i poteri del presidente di una società di brokeraggio deve essere un soggetto iscritto nella sezione B del RUI. Diversamente, riportiamo testualmente alcuni stralci della risposta data dall'Autorità di Vigilanza ad ACB in merito a tale quesito-: «(...) se il vicepresidente non è iscritto al RUI, nello Statuto della Società deve essere espressamente precisato che i suoi poteri di rappresentanza escludono qualsiasi atto relativo all'attività di intermediazione/distribuzione».
Riportiamo testualmente alcuni stralci della risposta data dall'Autorità di Vigilanza ad ACB in merito a tale quesito: «(...) poiché, ai sensi (...) del Codice delle Assicurazioni Private possono iscriversi al RUI esclusivamente le persone fisiche e le società, il consorzio può iscriversi al RUI soltanto se riveste la forma societaria consortile ai sensi dell'art. 1615 ter del Codice Civile».
Il mancato versamento del contributo annuale al Fondo di Garanzia comporta la cancellazione dal RUI. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere compilata e trasmessa anche nel caso in cui il valore delle provvigioni sia pari a € 0,00.
Il contributo al "Fondo Brokers" istituito presso Consap deve esser calcolato nella misura fissata annualmente con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle provvigioni acquisite nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, per l'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta, con l'esclusione delle entrate non qualificabili come provvigioni (quali, ad esempio, i compensi per l'attività di consulenza prestata dal broker), che non vanno quindi conteggiate. Il contributo deve essere calcolato solo sulle provvigioni riconosciute dalle imprese di assicurazione e da loro rappresentanze o agenzie, mentre esulano dalla base imponibile del contributo stesso le provvigioni derivanti da altri brokers nell'ambito di accordi di collaborazione orizzontale (L. n. 221/2012), poiché su queste il contributo è a carico dei brokers cedenti. Il contributo viene comunicato a Consap attraverso la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle provvigioni acquisite l'anno precedente (il modulo è reperibile al seguente link https://www.consap.it/fondo-brokers/modulistica/). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere compilata e trasmessa anche nel caso in cui il valore delle provvigioni sia pari a € 0,00.
Il broker che in sede di iscrizione al RUI dichiara di non aderire al Fondo di Garanzia non può essere iscritto al RUI.
Per iscriversi alla sezione B del RUI è necessario possedere il requisito di onorabilità, il requisito di professionalità ed aver stipulato un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale. In particolare, è necessario possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanne irrevocabili o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale); c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi (Attenzione: il riferimento alla normativa fallimentare va aggiornato alla disciplina del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza). d) non versare in situazioni di decadenza, divieto o sospensione ex art. 10 L 31.05.1965 n. 575 (legge antimafia); e) non essere iscritto nel ruolo di periti assicurativi; f) non essere pubblico dipendente con un rapporto di lavoro a tempo pieno, ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno; g) aver superato la prova di idoneità, ovvero essere stato iscritto nell'Albo nazionale degli agenti o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; h) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente; i) aver aderito al Fondo di Garanzia presso Consap per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (c.d. "Fondo brokers"); j) aver stipulato il contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale prevista dalla Legge. Laddove la polizza non sia stata ancora stipulata, l'iscrizione in Sezione B può avvenire ugualmente, ma la persona fisica/ditta individuale risulterà "inoperativa" a causa della mancanza di tale requisito; k) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
Per iscriversi alla sezione B del RUI è necessario: a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa; l) non essere sottoposta a situazioni di decadenza, divieto o sospensione ex art. 10 L 31.05.1965 n. 575 (legge antimafia) c) non essere enti pubblici oppure enti o società controllate da enti pubblici d) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella sezione B del RUI; e) avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione B del RUI. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone tale obbligo di iscrizione alla Sezione B del RUI è riferita ad ognuna di esse; m) aver aderito al Fondo di Garanzia presso Consap per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, c.d. "Fondo brokers"; n) aver stipulato il contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale prevista dalla normativa. Laddove la polizza non sia stata ancora stipulata, l'iscrizione in Sezione B può avvenire ugualmente, ma la società risulterà "inoperativa" a causa della mancanza di tale requisito; o) non essere partecipate in misura superiore al 10% del proprio capitale in maniera tale da impedire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte di IVASS; p) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte di IVASS.
Per iscriversi al RUI, in sezione B, occorre operare tramite il Nuovo Portale RUI disponibile sul sito di IVASS al presente link https://ruipersonal.ivass.it/. Iscrizione come persona fisica (anche come titolare di ditta individuale): per l'iscrizione occorre accedere al Nuovo Portale RUI tramite l'uso della propria identità SPID/CIE/CNS/eIDAS. Una volta effettuato l'accesso, occorre selezionare l'opzione "Presenta domande o comunicazioni" e, di seguito, l'opzione "Iscrizione Persona Fisica". Occorre poi seguire il percorso per l'iscrizione in sezione B, inserendo le informazioni richieste per l'iscrizione. Iscrizione della persona giuridica (società di persone o di capitali) Per iscrivere una persona giuridica in Sez. B occorre preventivamente iscrivere in Sez. B il legale rappresentante. Di seguito, il legale rappresentante deve: 1. procedere alla richiesta di accreditamento, in quanto legale rappresentante, della società di brokeraggio, anche se non ancora iscritta al RUI, tramite il Portale Deleghe (occorre caricare sul portale il documento da cui risultino i poteri di rappresentanza, ad esempio la visura camerale aggiornata) 2. una volta perfezionato l'accreditamento, il legale rappresentante deve accedere nuovamente al Nuovo Portale Rui tramite il link https://ruipersonal.ivass.it/ e richiedere l'iscrizione della società di brokeraggio, seguendo le schermate del Portale. Sul sito di IVASS sono reperibili ulteriori indicazioni e guide per l'utilizzo del Nuovo Portale RUI. Per l'invio di ogni domanda di iscrizione in sez. B (sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche) occorre pagare: • una marca da bollo da € 16,00. La marca da bollo può essere acquistata anche digitalmente al momento dell'iscrizione; • la tassa di concessione governativa di € 168,00 mediante bollettino di c/c postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" causale "Tassa Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi".
La Tassa di Concessione Governativa ammonta a € 168,00 si versa mediante bollettino di c/c postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" causale "Tassa iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi".
La Tassa di Concessione Governativa si versa ogniqualvolta si richieda l'iscrizione o la reiscrizione al RUI. Non occorre versare nuovamente la tassa di concessione governativa in caso di passaggi di sezione.
La tassa di concessione governativa è dovuta da tutte le persone fisiche e giuridiche che si iscrivono al RUI. Pertanto, in caso di persona giuridica, la tassa di concessione governativa deve essere versata anche dal responsabile dell'attività di distribuzione, legale rappresentante, amministratore delegato, direttore generale della società di brokeraggio.
Il Fondo di Garanzia istituito presso la Consap per i mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti in Sezione B (https://www.consap.it/) provvede al risarcimento del danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo, che non sia stato risarcito dall'intermediario oppure che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di RC professionale. Il Fondo si alimenta con il contributo dei singoli broker, tenuti ad aderirvi in occasione della compilazione del modulo di iscrizione al RUI. L'IVASS comunica automaticamente alla CONSAP i nominativi dei nuovi intermediari assicurativi che hanno dichiarato di aderire al Fondo, in fase di iscrizione al RUI.
Il Fondo viene alimentato con il contributo che gli aderenti (brokers) sono tenuti a versare ogni anno, proporzionalmente alle provvigioni acquisite nell'anno precedente.
Sì, il broker deve svolgere annualmente almeno 30 ore di aggiornamento professionale. Anche in caso di conseguimento di tutte e 30 le ore di aggiornamento, il broker deve svolgere ulteriori ore di aggiornamento professionale se la natura dei prodotti intermediati, la tipologia dell'attività svolta e l'evoluzione della normativa di riferimento lo richiedono. L'aggiornamento professionale è un requisito per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione B del RUI.
Riportiamo testualmente qui di seguito la risposta fornita dall'Autorità di Vigilanza ad ACB in merito a tale quesito: «Nessun divieto per il broker persona fisica che intenda ricoprire incarichi in più società di brokeraggio (societari o quale responsabile della distribuzione assicurativa). Naturalmente la circostanza di cumulare in capo allo stesso soggetto più incarichi non deve risultare in contrasto con le norme primarie e regolamentari (ad esempio in materia di conflitti di interesse)».
La normativa di settore prevede che l'attività di broker assicurativo non sia compatibile con l'attività di perito assicurativo e, genericamente, con l'attività che afferisce a sezioni del RUI differenti dalla sezione B (es. agente o collaboratore). Per quanto concerne ulteriori attività professionali che non rientrano nel settore assicurativo, occorre verificare, caso per caso, se la relativa normativa di settore preveda vincoli di esclusività e/o limitazioni rispetto allo svolgimento dell'attività di intermediario assicurativo (es. professione di avvocato o agente in attività finanziaria).
SI. L'attività di broker assicurativo è compatibile con l'attività di mediatore creditizio, ma per esercitare tale attività è necessaria l'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi (TUB, D.lgs. 141/2010, D.lgs. 169/2012).
NO. L'attività di broker assicurativo non è compatibile con l'attività di agente in attività finanziaria (TUB - D.lgs. 141/2010, D.lgs. 169/2012).
Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n. 40/2018, Il broker deve comunicare all'IVASS • entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento: 1. la perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione al RUI 2. la ripresa dell'operatività • tempestivamente, o comunque entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia: 1. le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione (compresi i domini e i sottodomini utilizzati per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi); 2. l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività; 3. le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale, di amministratore delegato, direttore generale e responsabile dell'attività di distribuzione; 4. l'interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti in sezione E del Registro. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nella sezione E, gli obblighi di comunicazione sono a carico degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell'elenco annesso al Registro. A tali obblighi si aggiunge la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo PEC del referente per la gestione dei ricorsi all'Arbitro Assicurativo.
Le comunicazioni all'IVASS devono essere inviate attraverso il Nuovo Portale RUI. L'accesso è effettuato dal legale rappresentante tramite SPID, CIE o CNS e eIDAS. Eccezioni: - le comunicazioni relative al referente per la gestione dei ricorsi all'Arbitro Assicurativo devono essere trasmesse con comunicazione diretta IVASS (consigliamo di contattare l'Associazione per conoscere l'indirizzo di riferimento per tempo previsto); - altre comunicazioni di carattere riservato relative a dati e informazioni non destinati alla pubblicazione sul RUI. Si segnala che anche i collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI, nel caso in cui non sia stata comunicata dall'intermediario con cui collaboravano l'interruzione del rapporto di collaborazione nei termini previsti, dovranno inviare il modulo della dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione alla PEC vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it.
No, non è più necessario comunicare a IVASS il rinnovo annuale del contratto a copertura della responsabilità civile professionale.
Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) deve ogni anno: 1. rinnovare la Polizza di Assicurazione della Responsabilità Professionale, salvo i casi di polizze pluriennali. NON è più necessario comunicare a IVASS il rinnovo della polizza. 2. versare il Contributo di Vigilanza a IVASS; 3. versare il Contributo al Fondo di Garanzia broker presso Consap; 4. versare (se tenuto) il Contributo al Fondo di Garanzia Assicurativo dei Rami Vita; 5. provvedere all'aggiornamento professionale annuale di 30 ore; 6. comunicare eventuali modifiche circa le informazioni fornite a IVASS, comprese le informazioni sugli stretti legami.
Secondo l'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento IVASS n.40/2018 la polizza RC professionale serve a garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali del broker ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato il broker deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione.
In base a quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40/2018: 1. garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società iscritte nella sezione A, B o F la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, e agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura; 2. coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura; 3. l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato; 4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello SEE; 5. qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività. 6. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività. 7. I massimali di copertura, a decorrere dal 9 ottobre 2024, del contratto devono essere di importo almeno pari a: a) € 1.564.610 per ciascun sinistro; b) € 2.315.610 all'anno globalmente per tutti i sinistri. Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i relativi limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A, B o F che richiede l'iscrizione. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. I contrati con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente. L'intermediario comunica all'Istituto la stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale: -all'atto di iscrizione nelle sezioni A, B o F del Registro; -in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A, B o F, inoperativo, mediante successiva comunicazione tramite il portale RUI.
Il broker che non ha la polizza obbligatoria di RC professionale non può operare e deve comunicare all'IVASS tempestivamente (comunque entro 5 giorni lavorativi) l'assenza di copertura. La comunicazione deve essere inviata all'IVASS utilizzando il portale RUI. Lo stato di inoperatività verrà annotato sul RUI. Lo svolgimento dell'attività di intermediazione in assenza della copertura della polizza RC professionale comporta la sanzione della radiazione dal RUI.
No. L'obbligo di comunicare ad IVASS il rinnovo della polizza è stato eliminato.
Il Contributo di Vigilanza deve essere versato da tutti coloro (persone fisiche - persone giuridiche) che sono iscritti nella sezione B del RUI, anche se inoperativi. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI alla data del 30 maggio di ogni anno. Il contributo di vigilanza è dovuto, infatti, da ciascun iscritto al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, con esclusione degli iscritti nella sezione E del Registro, e all'elenco annesso al Registro (intermediari con sede legale o residenza in altro Stato dello Spazio Economico Europeo autorizzati ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi).
Il contributo è dovuto fino a quando si resta iscritti nel RUI, anche se inoperativi. Se si raggiunge l'età della pensione, deve essere presentata la richiesta di cancellazione dal RUI tramite il portale RUI. La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione.
La cancellazione dal RUI fa venir meno l'obbligo di pagamento del Contributo di Vigilanza, ma a condizione che il provvedimento di cancellazione sia avvenuto prima della data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS (31 maggio), che fissa le modalità e i termini per il versamento del contributo annuale.
Il Contributo di Vigilanza deve essere versato da tutti i soggetti iscritti alla sezione B del RUI. Ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che ha un numero di iscrizione nelle sezioni B del RUI deve versare il Contributo di Vigilanza, senza esclusioni.
Tutti gli intermediari che risultano iscritti nella sezione B devono versare il Contributo di Vigilanza, anche se inoperativi.
Non occorre inviare all'IVASS la copia della ricevuta di pagamento del contributo; occorre invece avere cura di conservare tale ricevuta per eventuali successivi controlli. È possibile verificare l'avvenuto pagamento accedendo alla propria area riservata del sito di IVASS (al seguente link https://www.ivass.it/operatori/intermediari/adempimenti/contributo-vigilanza/index.html).
Le modalità per eseguire il versamento del Contributo di Vigilanza sono comunicate, annualmente, dall'IVASS all'interno del provvedimento nelle istruzioni tecniche. Solitamente si prevede il pagamento tramite il sistema PagoPA.
L'importo del Contributo di Vigilanza è determinato annualmente dal MEF.
Il Contributo di Vigilanza deve essere versato annualmente entro la data prevista dal provvedimento di IVASS successivo al decreto del MEF.
In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.
NO. Tali comunicazioni e tali adempimenti non comportano l'automatica cancellazione dal RUI e non fanno venire meno l'obbligo di pagamento del Contributo di vigilanza. Per essere cancellati dal RUI occorre presentare formale richiesta di cancellazione tramite il portale del RUI. La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione.
Il Contributo al Fondo di Garanzia deve essere versato entro la data prevista dal decreto annuale del MIMIT. Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine per il pagamento dei contributi, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'IVASS, che provvede per quanto di sua competenza. L'IVASS comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal Registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti
Il contributo al Fondo di Garanzia deve esser calcolato nella misura fissata annualmente con Decreto del MIMIT sulle provvigioni acquisite, nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, per l'attività di mediazione assicurativa e/o riassicurativa, con l'esclusione delle entrate non qualificabili come provvigioni quali ad esempio i compensi per l'attività di consulenza prestata dal broker. Il contributo deve essere calcolato solo sulle provvigioni percepite dalle imprese di assicurazione e da loro rappresentanze o agenzie, mentre esulano dalla base imponibile del contributo stesso le provvigioni derivanti da altri brokers, nell'ambito dei rapporti di collaborazione orizzontale, poiché su queste il contributo è già a carico dei brokers cedenti.
Le modalità per eseguire il versamento sono comunicate, annualmente, dal Fondo di Garanzia. Occorre ricordare che, entro la data fissata annualmente da decreto del MIMIT, l'intermediario deve trasmettere al Fondo di Garanzia: 1) un'autocertificazione, utilizzando il modello predisposto da Consap, con la quale dichiara l'ammontare delle provvigioni, riscosse nell'anno precedente anche se pari a € 0,00 e poste alla base del calcolo del Contributo. 2) copia della ricevuta attestante il versamento del Contributo.
Per essere cancellati dal RUI occorre presentare formale richiesta di cancellazione tramite il portale RUI. La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione.
Se la domanda di reiscrizione è presentata entro 5 anni dalla cancellazione, resta valida la formazione iniziale di 60 ore originariamente conseguita dal collaboratore, purché: - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno o nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore. Restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione. Se la domanda di reiscrizione è presentata oltre i 5 anni dalla cancellazione, il collaboratore deve conseguire nuovamente la formazione di 60 ore entro i 12 mesi antecedenti alla domanda di reiscrizione. Il broker deve sempre verificare anche la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo al collaboratore che intende reiscrivere. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a un provvedimento di radiazione, la reiscrizione può avvenire purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e il collaboratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione E.
Sì, purché abbia provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia maggiorato dell'interessi moratori. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione alla sezione B del RUI, purché: - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione e entro i 5 anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno o nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore. Restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 60 ore.
Il broker che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla data di cancellazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione alla sezione B del RUI, purché: - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione e entro i 5 anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno o nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore. Restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 60 ore.
Il broker che sia stato cancellato dal RUI per rinuncia o mancato esercizio dell'attività può chiedere la reiscrizione in sezione B. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione alla sezione B del RUI, purché: - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione e entro i 5 anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 30 ore; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno o nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore. Restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale di almeno 60 ore.
Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del Codice.
In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da liquidazione giudiziale, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro: a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione; b) in caso di cancellazione derivante da liquidazione giudiziale, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
L'intermediario persona fisica che è stato cancellato dal Registro a seguito del provvedimento di radiazione può chiedere di essere reiscritto purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti previsti per l'iscrizione in sezione B, tra cui anche il superamento della prova di idoneità per l'iscrizione in sezione B.
L'IVASS provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla Sezione B del RUI nei seguenti casi: a) provvedimento di radiazione; b) rinuncia all'iscrizione da parte dell'intermediario, a seguito di presentazione di apposita domanda; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti per l'iscrizione di persona fisica o giuridica; e) mancato versamento del contributo di vigilanza, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) perdita di efficacia della copertura RC professionale (a meno che l'intermediario non dichiari tempestivamente la propria inoperatività); g) mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia Broker, previa diffida di IVASS e inutile decorso del termine assegnato per provvedere.
L'iscrizione in una sezione diversa del RUI è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per la sezione di destinazione. Pertanto: • un soggetto precedentemente iscritto nella sezione A del RUI e successivamente cancellatosi può presentare domanda di reiscrizione nella sezione B (e viceversa), in quanto già in possesso del requisito del superamento della prova di idoneità. Resta ferma la necessità di ripetere l'esame in caso di radiazione. La reiscrizione è ammessa a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti di aggiornamento professionale: se la domanda è presentata nello stesso anno o nell'anno immediatamente successivo alla cancellazione, è richiesto un aggiornamento professionale di 30 ore; restano valide le ore eventualmente svolte prima della cancellazione; se la domanda è presentata oltre l'anno immediatamente successivo e entro cinque anni dalla cancellazione, è richiesto un aggiornamento professionale di almeno 30 ore; se la domanda è presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, è richiesto un aggiornamento professionale di almeno 60 ore. • Un soggetto precedentemente iscritto nelle sezioni A o B del RUI e successivamente cancellatosi può chiedere la reiscrizione nella sezione E, purché siano soddisfatti i requisiti di aggiornamento professionale sopra indicati. • Un soggetto precedentemente iscritto nella sezione E e successivamente cancellato può, invece, chiedere la reiscrizione nelle sezioni A o B solo previo superamento della prova di idoneità prevista per tali sezioni. Resta in ogni caso ferma la necessità di possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, inclusi quelli di onorabilità.
L'intermediario iscritto nella Sezione B del RUI può ricevere il pagamento del premio dal contraente, tramite: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) c) denaro contante: solo per i contratti di assicurazione contro i danni, con un limite di € 750,00 annui per ciascun contratto. Per le coperture del ramo RC AUTO e per le relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) il limite per l'utilizzo del denaro contante è pari a quello previsto dalla normativa antiriciclaggio vigente. È vietato ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Attenzione: se l'intermediario è autorizzato all'incasso dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 CAP, egli deve incassare i premi esclusivamente sul conto corrente separato ex art. 117 CAP (v. art. 63, comma 4, Regolamento IVASS 40/2018).
Sì. Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 179/2012 "A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica". Sono previste sanzioni amministrative in caso di rifiuto di tali modalità di pagamento.
Il broker che rifiuta il pagamento mediante POS può incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, tale comportamento configura una pratica commerciale scorretta. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità.
Il conto corrente separato (previsto dall'art. 117 CAP) è il conto corrente sul quale devono obbligatoriamente transitare (se regolati per il tramite dell'intermediario): 1) i premi dovuti; 2) le somme dovute dalle compagnie ai clienti a titolo di risarcimento o a titolo di pagamento (ossia risarcimento per sinistri, regolazione e/o rimborso dei premi).
Il conto corrente separato deve essere intestato all'intermediario stesso, quale distributore autorizzato dall'IVASS e iscritto alla Sezione B del RUI.
I broker assicurativi devono obbligatoriamente adottare un regime di separazione patrimoniale se sono autorizzati espressamente all'incasso ai sensi dell'art. 118 CAP dalle compagnie di assicurazione. Il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS n.40/2018 prevedono la possibilità per l'intermediario di scegliere, in alternativa, l'apertura del conto corrente separato o la stipula della fideiussione bancaria, purché quest'ultima rispetti le specifiche dell'art. 64 del suddetto Regolamento, cioè: 1) avere una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione, con un minimo di € 23.480,00 (occorre verificare il limite previsto dalla normativa europea vigente). L' IVASS ha precisato che con riferimento alla capacità finanziaria il 4% dei premi deve essere riferito ai premi complessivamente incassati dall'intermediario per conto di tutte le imprese di assicurazione con le quali ha operato. I premi sono considerati al netto degli oneri fiscali. 2) prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta 3) assicurare il mantenimento costante delle garanzie finanziarie di cui sopra.
Il conto corrente separato costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario. Per tale motivo sono ammessi solo i versamenti (se regolati per il tramite dell'intermediario) che riguardano: 1) i premi pagati dal cliente; 2) le somme dovute dalle compagnie assicurative ai clienti a titolo di risarcimento o a titolo di pagamento. Al contrario non sono ammesse: 1) operazioni di natura personale o di gestione aziendale (ad esempio, pagamento dei canoni di locazione dell'ufficio) 2) azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione.
L'intermediario può scegliere se aprire un conto corrente bancario o postale.
I collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI devono avere il conto corrente separato se incassano i premi dal cliente con effetto liberatorio in forza dell'autorizzazione ex art. 118 CAP rilasciata dall'impresa all'intermediario iscritto in sez. B e che contempla espressamente anche il collaboratore iscritto in sez. E, così come previsto dall'art. 65 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Gli iscritti nella Sezione E del RUI non possono avvalersi dell'alternativa della fideiussione bancaria. L'alternativa tra conto corrente separato e fideiussione bancaria è prevista solamente per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D (v. art. 117 CAP). La riscossione dei premi può avvenire solo attraverso apposito conto separato, dal quale effettuare, alla periodicità stabilita nell'accordo contrattuale tra il soggetto iscritto nella Sezione E del Rui ed il broker, la rimessa dei premi.
Il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti: 1. nel caso in cui il cliente abbia versato i premi su un conto corrente diverso dal conto separato; 2. nel caso in cui il cliente abbia corrisposto il premio in contanti (entro i limiti previsti) o con assegno.
Il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS n.40/2018 prevedono la possibilità per l'intermediario iscritto in sez. A, B o D di scegliere, in alternativa, tra la stipula della fideiussione bancaria e l'apertura del conto corrente separato.
Sì. La fideiussione sostitutiva del conto separato può essere solo bancaria.
Ai sensi dell'art. 64 del Reg. IVASS n.40/2018 la fideiussione bancaria deve: 1) avere una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione, con un minimo previsto di € 23.480,00 (occorre verificare il limite previsto dalla normativa europea vigente). L' IVASS ha precisato che con riferimento alla capacità finanziaria il 4% dei premi deve essere riferito ai premi complessivamente incassati dall'intermediario per conto di tutte le imprese di assicurazione con le quali ha operato. I premi sono considerati al netto degli oneri fiscali 2) prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta 3) assicurare il mantenimento costante delle garanzie finanziarie di cui sopra.
No. Gli iscritti nella Sezione E del RUI non possono avvalersi dell'alternativa della fideiussione bancaria.
Sì. I distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia di contratti offerti, devono: a) mantenere e applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi devono essere proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; b) adottare le misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa. Quando i presidi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa precontrattuale (MUP).
Sì, nell'ambito dell'informativa precontrattuale, l'intermediario deve comunicare ai contraenti: - eventuali partecipazioni, dirette o indirette, attive o passive, pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in/da parte di compagnie di assicurazione - se i presidi organizzativi adottati al fine di evitare i conflitti di interesse (di qualunque genere) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, la natura e la fonte del conflitto di interesse. Si invita a consultare gli allegati 3 e 4 (MUP) al Regolamento IVASS 40/2018 per maggiori dettagli.
I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet devono essere titolari del relativo dominio. In particolare, titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale o la società di intermediazione. È fatta salva la facoltà dell'intermediario di mettere a disposizione degli intermediari con cui intrattiene accordi per la distribuzione di contratti di assicurazione spazi del proprio sito internet (sottodomini) per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi.
L'aggiornamento deve avvenire con la massima tempestività, a partire dal momento in cui la variazione o la perdita di titolarità del dominio o sottodominio ha effetto.
La rimozione deve essere effettuata tramite apposita modifica anagrafica sul portale RUI.
I domini e sottodomini devono essere rimossi quando risultano scaduti, dismessi, non rinnovati o comunque non più attivi.
Sì. È importante che gli intermediari mantengano aggiornati i domini e sottodomini comunicati.
I domini e i sottodomini devono essere comunicati nella propria area personale del Portale RUI.
No, qualora i siti internet non contengano una sezione specificamente dedicata alla promozione e/o al collocamento di prodotti assicurativi.
No. Non devono essere comunicati i domini o sottodomini di siti che consentono esclusivamente l'accesso a un ambiente protetto tramite credenziali e che non sono quindi accessibili al pubblico.
No. Non devono essere comunicati domini o sottodomini di siti non accessibili perché in costruzione, bloccati o in manutenzione. L'intermediario potrà comunicarli successivamente, una volta che il sito sarà ultimato o reso accessibile al pubblico, seguendo le istruzioni tecniche fornite da IVASS.
I Broker devono comunicare i domini e i sottodomini entro 30 giorni dalla relativa registrazione o variazione.
I broker assicurativi devono comunicare a IVASS i domini e i sottodomini utilizzati per la promozione e il collocamento a distanza, o per la sola promozione a distanza, dei prodotti assicurativi. I broker assicurativi effettuano la comunicazione anche per: - i domini e i sottodomini utilizzati dai collaboratori (persone fisiche e società) iscritti in sezione E di cui si avvalgono - i sottodomini messi loro a disposizione dagli intermediari con cui hanno accordi per la distribuzione di contratti di assicurazione.
Un sottodominio è una parte di un nome di dominio principale che serve a organizzare o separare contenuti e servizi di un sito web (esempio: collaboratore.sitodelbroker.it). Anche i sottodomini utilizzati per la promozione e il collocamento a distanza, o per la sola promozione a distanza, devono essere comunicati a Ivass dal broker.
Il dominio dell'intermediario assicurativo, da comunicare all'IVASS, è il nome dell'indirizzo web di proprietà del broker assicurativo (esempio: sitodelbroker.it) utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza, o per la sola promozione a distanza, di contratti assicurativi.
La rimozione tempestiva consente di garantire la correttezza delle informazioni presenti nel RUI e la tutela dei consumatori.
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione E del RUI o dell'inizio dell'attività per gli addetti all'intermediazione assicurativa che non escono dai locali dell'intermediario, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (vale a dire in modalità e-learning, videoconferenza, webinar). Il Regolamento IVASS n. 40/2018, art. 91, prevede la piena equiparazione e l'integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula. I corsi di formazione professionale devono avere carattere didattico e vertere sulle materie indicate nell'allegato 6 al Regolamento IVASS n. 40/2018. Nella specie la formazione professionale deve essere: 1) pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti che saranno oggetto di distribuzione 2) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze tecniche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative, di capacità di comunicazione corretta e efficace con la clientela.
E' possibile effettuare la formazione con modalità equivalenti all'aula. Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l'integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing la formazione professionale dei propri addetti e collaboratori all'attività di intermediazione. Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018): a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) c) degli enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente la formazione professionale ai propri addetti interni all'intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI. In tal caso il broker deve possedere i requisiti previsti per i docenti all'art. 96 del Regolamento IVASS 40/2018, nello specifico disporre di una comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie indicate all'Allegato 6 del Regolamento, acquisita attraverso l'esercizio di attività di docenza o l'attività professionale. Il broker può anche impartire la formazione direttamente tramite docenti aventi i requisiti previsti dal Regolamento IVASS 40/2018.
Tutti gli intermediari con i quali il soggetto collabora devono curare la formazione dello stesso; gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale del collaboratore, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018 e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
L'intermediario, iscritto nella Sezione B del RUI, deve curare la formazione professionale degli addetti e dei collaboratori da iscrivere in sezione E (anche a titolo accessorio), che andranno a svolgere l'attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali dell'intermediario medesimo.
L'intermediario iscritto nella Sezione B del RUI deve curare la formazione professionale degli addetti (dipendenti), che svolgeranno l'attività di distribuzione assicurativa all'interno dei locali dell'intermediario medesimo.
NO. I soggetti che svolgono per l'intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano della formazione professionale ai sensi dell'art.86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 è valida: 1) ai fini della prima iscrizione in sezione E del RUI e dell'inizio dell'attività da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata o l'attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento; 2) ai fini della reiscrizione in sezione E del RUI e della ripresa dell'attività degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata o l'attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l'inattività.
La formazione è considerata valida ai fini dell'iscrizione in sezione E del RUI o dell'avvio dell'attività come addetto se è stata svolta nei 12 mesi precedenti la domanda di iscrizione o l'inizio dell'attività. In caso di cancellazione dalla sezione E del RUI o di interruzione dell'attività, la formazione acquisita rimane valida per 5 anni dalla cancellazione o dall'interruzione dell'attività, ai fini della reiscrizione in sezione E o della ripresa dell'attività.
I soggetti obbligati a seguire i corsi di formazione professionale sono: • i collaboratori/addetti che svolgeranno l'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario e che devono essere iscritti nella sezione E del RUI; • gli intermediari assicurativi a titolo accessorio ai fini dell'iscrizione nella sezione E o F del RUI; • gli addetti (dipendenti) che svolgeranno l'attività di distribuzione assicurativa all'interno dei locali del broker e che non hanno mai svolto tale attività; • gli addetti dei call center dell'intermediario prima di intraprendere l'attività • i produttori diretti delle imprese ai fini dell'iscrizione nella sezione C del RUI • i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l'attività
NO. Non occorre trasmettere all'IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di formazione professionale. La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all'Autorità di Vigilanza, qualora quest'ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi con durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula fisica o con modalità equivalenti (e-learning, videoconferenza, webinar), finalizzati all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività. L'aggiornamento è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI (o da quello di inizio dell'attività per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonché per gli operatori di call center). In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire. Per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attività svolta in misura prevalente nel corso dell'anno.
I soggetti obbligati a seguire i corsi di aggiornamento professionale sono: 1) le persone fisiche iscritte nella sezione B e A del Registro; 2) i collaboratori e gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nella sezione E del RUI; 3) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell'intermediario; 4) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in sezione E o F del RUI 5) i produttori diretti delle imprese di assicurazione iscritti in sezione C del RUI
Sono esonerati dall'obbligo di aggiornamento professionale coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: 1) INOPERATIVITA' Gli intermediari persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B o F del RUI temporaneamente non operanti a titolo individuale, oppure tramite società iscritte nella medesima sezione, che abbiano provveduto a dare comunicazione all'IVASS dell'inizio dell'inoperatività nelle forme stabilite dall'art. 43 del Reg. IVASS 40/2018 2) CAUSE DI IMPEDIMENTO I soggetti tenuti all'aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti cause di impedimento: a) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto b) parto sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute c) adempimento di doveri collegati alla paternità/maternità in presenza di figli minori d) grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento. 3) ASSENZA gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle indicate sopra o destinati ad altro incarico
Prima della ripresa dell'attività l'interessato deve svolgere l'aggiornamento professionale di 30 ore (oppure di 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all'attività di distribuzione operanti all'interno dei locali). Se l'attività riprende nello stesso anno o nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.
NO. I soggetti che svolgono per l'intermediario attività esclusivamente amministrative, quali ad esempio la tenuta della contabilità, non svolgono attività di distribuzione assicurativa e pertanto non necessitano dell'aggiornamento professionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 86 del Regolamento IVASS n.40/2018.
L'intermediario, iscritto nella sezione B, A o D, deve curare l'aggiornamento professionale degli addetti (dipendenti), che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa all'interno dei locali dell'intermediario medesimo.
L'intermediario, iscritto nella sezione B, A o D del RUI, deve curare l'aggiornamento professionale dei collaboratori iscritti nella Sezione E (anche a titolo accessorio) del RUI, che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali dell'intermediario medesimo.
Tutti gli intermediari, con i quali il soggetto collabora, devono curare l'aggiornamento professionale dello stesso; in ogni caso gli intermediari possono coordinarsi e ripartire tra loro le attività di aggiornamento professionale del collaboratore, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti nel Regolamento IVASS 40/2018. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può impartire direttamente l'aggiornamento professionale ai propri addetti interni all'intermediazione ed ai propri collaboratori iscritti in Sezione E del RUI, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio. In tal caso il broker deve disporre di una comprovata esperienza professionale maturata da almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività o nell'ambito di attività di docenza. Il broker può avvalersi anche di altri docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 96 del Regolamento IVASS 40/2018.
SI. Il broker (iscritto nella Sezione B del RUI) può affidare in outsourcing l'aggiornamento professionale dei propri addetti e collaboratori all'attività di intermediazione. Più precisamente il broker può avvalersi (art.96 Regolamento IVASS n.40/2018) di: a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca) c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale; d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
NO. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale dire: a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca) c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale; d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
NO. Per quanto riguarda l'aggiornamento degli iscritti in sezione B del Rui, questo non può essere tenuto all'interno delle società di brokeraggio, ma deve essere invece tenuto esclusivamente da soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire: a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca) c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale; d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
SI. Gli iscritti in Sezione B del RUI devono rivolgersi, per il proprio aggiornamento professionale, esclusivamente a soggetti formatori con precisi requisiti; vale a dire: a) associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni; b) enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca); c) enti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001:2008 settore EA37; UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale; d) enti che, pur se non muniti della certificazione di cui sopra, svolgono l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
E' possibile effettuare l'aggiornamento con modalità equivalenti all'aula. Il Regolamento IVASS 40/2018 prevede, a differenza di quanto stabilito in passato, la piena equiparazione e l'integrale interscambiabilità dei corsi a distanza (e-learning, videoconferenza, webinar) rispetto ai corsi in aula fisica.
L'aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI.
L'aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo da quello di inizio dell'attività per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonché per gli operatori di call center.
SI. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali avuto riguardo anche all'evoluzione della normativa.
NO. L'Autorità di Vigilanza (IVASS) ha precisato che l'aggiornamento previsto "in ogni caso" nell'ipotesi in commercio di nuovi prodotti riguarda solo la "rete distributiva diretta" (ossia gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all'attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella Sezione C del RUI). TUTTAVIA si fa presente al riguardo che, in relazione agli obiettivi generali e all'oggetto dell'aggiornamento, gli iscritti in Sezione B del RUI sono comunque tenuti a curare l'aggiornamento, anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.
NO. Non occorre trasmettere all'IVASS la documentazione comprovante la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale. La documentazione deve però essere conservata per un periodo di almeno cinque anni ed esibita all'Autorità di Vigilanza, qualora quest'ultima eseguisse ispezioni e/o controlli.
Il broker che opera nei RAMI VITA è tenuto a dedicare parte dell'aggiornamento professionale ad attività formative in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
I dipendenti ed i collaboratori che operano per intermediari nei RAMI VITA devono dedicare parte dell'aggiornamento professionale ad attività formative in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.