Q ACB || Newsletter N.6 2022







2022






2021

GESTIONE DELLA LITE: CONFRONTO TRA RC E TUTELA LEGALE

Sappiamo bene che in Italia la giustizia civile è al collasso e i numeri parlano chiaro. N° di carichi penali pendenti a fine anno:
2018 601.922
2019 582.019
2020 1.584.724
Al momento i processi civili pendenti sono circa 5 milioni e per smaltirli i tribunali dovrebbero fermarsi 14 mesi.


Si tratta di uno spreco enorme per il nostro Paese, uno spreco che non solo non garantisce il diritto ai cittadini, ma che scoraggia anche gli investimenti stranieri. Una causa civile ha una durata media complessiva dell’intero giudizio pari a 2.655 giorni (più o meno sette anni e tre mesi).

“Cosa sono mille avvocati incatenati sul fondo dell’Oceano? Un buon inizio!”

Con questa battuta, il malato terminale Andrew Beckett saluta, per l’ultima volta, il suo legale Joe Miller, nel film “Philadelphia”.
Perché questa battuta?
Perché un avvocato può servire in mille occasioni della vita quotidiana: una lite con i vicini, un problema sul lavoro... i casi possono essere tanti, ma anche i soldi necessari.

QUALI SONO GLI AMBITI DELLA RESPONSABILITA’ E LA NATURA DELLE SPESE?

Gli ambiti

Gli ambiti della responsabilità sono:

AMBITO PENALEAMBITO CIVILEAMBITO AMMINISTRATIVO

Inoltre riconosciamo 2 tipi di responsabilità civile.

CONTRATTUALEEXTRACONTRATTUALE

Natura delle spese

Quali sono le spese previste in un procedimento giudiziario?
Le spese rimborsate riguardano l’ambito sia stragiudiziale che giudiziale per:

  • compenso di un avvocato (penale o civile);
  • compensi di consulenti tecnici d’ufficio, consulenti tecnici di parte e di periti in genere;
  • spese liquidate giudizialmente a favore della controparte, in caso di soccombenza;
  • spese relative a notificazione di atti e contributo unificato, se poste a carico dell’assicurato

Sono inoltre possibili tre esborsi ai quali l’assicurato è esposto per effetto di un giudizio:

  • 1. le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
  • 2. le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa richiesta;
  • 3. le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

GESTIONE DELLA LITE
QUALI POLIZZE E QUALI DIFFERENZE?

Nel mercato assicurativo riconosciamo 2 tipologie di polizza:
• Responsabilità Civile
• Tutela Legale.
L’assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall’assicurazione della responsabilità civile.
Esaminiamo le particolarità dei due prodotti.

Le spese di lite e l’assicurazione RC

La polizza RC si rivolge alla responsabilità extracontrattuale per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo relativa a un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile (difesa passiva).

La polizza RC si rivolge alla responsabilità extracontrattuale relativa a controversie giudiziali ed extragiudiziali per richieste economiche che sorgono per sinistri riguardanti le garanzie previste in polizza.

Clausola del patto di gestione della lite

“La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’assicurato per spese legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese della giustizia penale”.

Si precisa che l’interesse dell’assicuratore, che in qualche modo ispira la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali, civili e penali (…fino a quando ne ha interesse…) non può essere inteso a prescindere da quello dell’assicurato.

In nessun caso l’assicuratore, fin tanto che avrà la gestione del sinistro, potrà prescindere dagli interessi dell’assicurato, ma anzi, come un mandatario, dovrà tutelare l’interesse dell’assicurato accanto al proprio.

L’obbligo per la Compagnia di risarcire l’assicurato delle spese legali sostenute è previsto per legge anche nel caso in cui l’assicuratore non abbia assunto direttamente la difesa del medesimo

La Cassazione afferma che l’assicurato può provvedere direttamente alla nomina del difensore, a condizione che egli informi tempestivamente l’assicuratore, rimettendosi alle determinazioni dello stesso sulla successiva conduzione della difesa e nel caso che l’assicuratore abbia successivamente posto in essere un comportamento di “dubbia interpretazione”, non pretendendo la revoca del difensore nominato, si può limitare ad affiancare allo stesso un altro difensore con il compito di seguire la vertenza.

Tutela Legale

L’assicurazione di tutela legale è definita dall’articolo 173 del codice delle assicurazioni come “il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico le spese legali e/o peritali e a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, sia dal lato attivo che passivo, allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.

La polizza Tutela Legale è operativa nei 3 ambiti: Penale, Civile, Amministrativo.

Per quanto concerne l’ambito Civile, l’assicurazione copre colui che ha provocato un danno ingiusto e deve risarcirlo al danneggiato, o chi non ha adempiuto ad una obbligazione e deve pagarne le conseguenze.

La Tutela Legale riguarda i due tipi di illecito

CONTRATTUALE
Consiste nella violazione di un dovere di comportamento che l’autore dell’illecito ha assunto nei confronti di un soggetto determinato. Art. 1218 c.c.
EXTRACONTRATTUALE
Consiste nella violazione del generale principio di neminem leadere, ossia del divieto di arrecare danni ad altri (terzi). Art. 2043 c.c.

I prodotti di tutela legale, pur essendo offerti anche in versione “stand alone”, sono spesso commercializzati in abbinamento con altri prodotti a pacchetto. Naturalmente anche nel caso la garanzia sia offerta in un pacchetto assicurativo comprendente altre coperture, le condizioni contrattuali e il relativo premio della garanzia tutela legale devono essere indicati in un’apposita e distinta sezione del contratto.

Per quali reati è importante la polizza Tutela Legale abbinata alla RC Auto?

Con l’entrata in vigore della legge n. 41/2016 che introduce nel Codice Penale i reati di Omicidio stradale (art. 589 bis) e Lesioni Personali stradali gravi e gravissime (art.590 bis), diventa ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata copertura assicurativa in ambito penale.
Le nuove disposizioni hanno inasprito pesantemente le pene collegate a comportamenti pericolosi posti in essere alla guida di veicoli a motore, con un importante aumento degli anni di reclusione connessi a tali violazioni e il rischio di revoca della patente fino a trent’anni.

Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c. c.

La contestuale stipula delle due coperture avrà per effetto che:

  • a) le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
  • b) l’assicurazione di tutela legale coprirà di norma – salvo diversa delimitazione del rischio – le restanti spese legali, e cioè:
    • b1) le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
    • b2) le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
    • b3) le spese legali extragiudiziali;
    • b4) le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di R.C.

Gian Franco Franzosini








Qubo

Infortuni del Conducente

Sempre più i concetti di sostenibilità, green , sicurezza , e digitalizzazione stanno entrando nel nostro quotidiano sia a livello personale che aziendale.
Basti pensare al forte aumento delle auto e parchi veicolari elettrici, tematiche di sostenibilità come un’ economia circolare di recupero , oppure all’attenzione rivolta alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro , dove la sensibilizzazione con la valutazione dei rischi, formazione ed addestramento dei lavoratori sono diventate indispensabili in ogni settore e tipo di azienda.

A tal proposito anche Qubo Insurance Solutions ha creato, per assistere broker e agenti, la copertura del rischio infortunio del conducente dedicata ai parchi veicolari. Tale strumento fa parte della Digital Mobility Insurance ed è stato studiato appositamente per gli autotrasportatori ed aziende con mezzi quali autovetture, autocarri leggeri e pesanti . L’assicurazione copre gli infortuni che il conducente del veicolo possa subire durante la circolazione sia su area pubblica che privata.
Le garanzie prestate sono per Morte e Invalidità permanente e sono disponibili in diverse combinazioni di massimali.
Tali garanzie sono anche disponibili con polizze a Libro Matricola per la copertura su targa. Infine , entrando nel nostro portale QPR- Preventivatore è possibile avere un preventivo in pochi click.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.qubo-italia.eu oppure contattandoci al numero 0464-036106 oppure sulla nostra email quotazioni@qubo-italia.eu









assita

Il caso concreto di un sinistro R.C. Professionale del Broker
Tratto dal webinar ACB del 12 maggio 2022

In questo approfondimento presentiamo una sentenza attraverso cui comprendere quelli che sono alcuni doveri ed obblighi del Broker ai quali è chiamato nell'esercizio della sua professione.
Un Architetto ha eseguito una serie di lavori per conto di una società. Al termine di detta opera, l’Architetto richiede i propri compensi pattuiti e si vede contestare dalla Società cliente l’inadempimento sotto vari profili del lavoro svolto.


La Compagnia X, Assicuratore della RC dell’Architetto, riceve relativa denuncia e respinge il sinistro per una mancanza di garanzia: la garanzia «Danni alle Opere» è limitata ad opere il cui valore complessivo non superi i 2.500.000 di euro. Nella fattispecie il valore dell’opera supera ampiamente i 2.500.000 di euro.

In Tribunale, a seguito della chiamata in causa della Compagnia X e atteso che la difesa della Compagnia è risultata fondata, l'Architetto si determina ad addivenire ad una transazione della causa, accontentandosi di una somma inferiore a saldo e stralcio di ogni pretesa. Il Giudice, tuttavia, afferma «che la scopertura assicurativa è imputabile esclusivamente al difetto di competenza e di diligenza del Broker».

In precedenza, l’Architetto, per il tramite del suo Broker, aveva sostituito la polizza RC Professionale della Compagnia Y con un nuovo contratto sottoscritto con la Compagnia X. Nella fase di trasferimento del rischio dalla Compagnia Y alla Compagnia X il Broker non ha comunicato all’Architetto che, diversamente dalla polizza precedente, la nuova polizza della Compagnia X prevede che la garanzia «Danni alle Opere» sia limitata ad opere il cui valore non sia superiore a 2.500.000 di euro.

Il Broker non ha verificato che le due polizze avessero le medesime garanzie. La limitazione presente nella polizza in corso, infatti, è stata causa del rifiuto della copertura assicurativa.

In sentenza il Giudice condanna il Broker convenuto in giudizio al pagamento del risarcimento del danno all’Architetto suo cliente e di parte delle spese legali sostenute. La Suprema Corte ha ritenuto che il Broker non potesse limitarsi ad individuare l'offerta assicurativa economicamente più conveniente, ma avrebbe dovuto raffrontare i prodotti sul mercato con quello già a disposizione del cliente, informandolo in modo adeguato ai fini di una scelta oculata e consapevole.

Il Broker di assicurazione è chiamato ad agire non solo con diligenza, ma anche con la necessaria adeguata perizia, consistente nell'insieme di indispensabili nozioni e di capacità tecnico–professionali che è lecito attendersi da una figura professionale di tal tipo. Sull’intermediario assicurativo grava, dunque, l’obbligo di consiglio e di consulenza nei confronti del cliente.

A tal proposito segnaliamo che il non corretto assolvimento di quest’obbligo sta determinando una crescita dei contenziosi degli intermediari.

Come si sarebbe potuto prevenire il danno? È sempre buona norma acquisire dal contraente ogni informazione utile all’individuazione del corretto profilo di rischio, così come accertarsi della corretta comprensione delle garanzie e limitazioni di polizza tramite intervista all’Assicurato. Riteniamo fondamentale, inoltre, tracciare la relazione con il cliente per iscritto, in modo tale, come nella vicenda esposta, di avere la possibilità di dimostrare la corretta informazione su eventuali limitazioni di garanzia in caso di sinistro.

È competenza dell’intermediario assicurativo comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto nell’interesse esclusivo del cliente, abbattendo dove possibile la cosiddetta asimmetria informativa. L'asimmetria informativa è la condizione in cui un'informazione non è condivisa integralmente fra le parti; quindi, una delle due parti ha un vantaggio sull’altra. È proprio questa asimmetria informativa la causa potenzialmente scatenante il contenzioso per inosservanza dell’obbligo di consiglio.

Conoscere per prevenire – continuate a seguirci con le newsletter su ACB

Andrea Germiniasi
Area Sinistri
Assita SpA







win

L’OFFERTA WIN NELL’AMBITO DEL MONDO WELFARE

Le PMI italiane rappresentano un asset fondamentale per la ripresa economica del Paese e le loro strategie di welfare aziendale sostengono le priorità del PNRR: salute, donne, giovani, famiglie e comunità.
Il loro impatto sociale è aumentato attraverso le iniziative di welfare aziendale, fenomeno che quindi sta assumendo una rilevanza sempre maggiore.

Il periodo pandemico ha modificato non solo la sensibilità di molti imprenditori verso il loro “capitale umano”, ma ha anche cambiato le priorità di una considerevole parte della popolazione dei dipendenti nella scelta dei benefit offerti loro dalle aziende.

Questa maggiore attenzione si è concretizzata in un sostanziale incremento nella raccolta premi nel settore assicurativo con una crescita, nel corso dell’ultimo anno, di circa il 25% nei rami assicurativi di tutela della vita e della salute della persona, contro il 4% di incremento nel ramo danni a tutela degli asset tangibili.

Il mercato assicurativo relativo al welfare aziendale è purtroppo concentrato su pochi grandi “player” in grado di realizzare e mantenere, grazie ad una elevata concentrazione di premi, convenzioni assicurative vita e salute a condizioni estremamente competitive. WIN, grazie alla collaborazione con il Fondo VIS-ETS, Vita in Salute - Ente del Terzo settore, ha varato nel 2020 il “Progetto Welfare” attraverso un sistema di aggregazione dei Broker del proprio network, consentendo loro di accedere, in veste di protagonisti, al mercato del welfare aziendale con un’offerta di grande qualità nell’ambito dei piani collettivi aziendali di Rimborso Spese Mediche, LTC, TCM e Infortuni.

WIN, in collaborazione con VIS, fornisce inoltre ai Broker del network un’adeguata e continua formazione tecnica e normativa, indispensabile per la corretta proposizione alle aziende di tutti i prodotti destinati alle collettività dei dipendenti con modalità conformi alle vigenti normative fiscali e contributive.

Nel corso del 2022, l’offerta è stata allargata anche ad alcuni prodotti Linea Persona per poter offrire una sempre più vasta gamma di soluzioni in linea con le diverse esigenze dei Clienti.

Inoltre, la tecnologia della piattaforma WIN.NEXT rende fluido e sicuro il processo di adesione alle convenzioni e di richiesta di quotazione, guidando l’intermediario verso la migliore proposizione per il suo cliente, riducendo i tempi operativi e le possibilità di errore nella trasmissione delle informazioni e delle anagrafiche.

Contatti:

E-mail: win@win2020.it
Tel. 02/37902570
Sito web: www.win2020.it
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Mensile – Giugno 2022 - Numero 6
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