ACB, l’Associazione di Categoria dei Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, ha presentato in data 25 novembre 2008, un esposto alla Commissione Europea, finalizzato ad una verifica di omogeneità dei criteri di professionalità degli intermediari a livello europeo. La Direttiva 2002/92/CE era nata con lo scopo fondamentale di creare un’uniformità nella normativa regolante l’accesso e lo svolgimento della attività degli intermediari, ai fini di una maggiore e più omogenea circolazione di prodotti assicurativi all’interno della Unione Europea, incrementando l’attività di libero mercato in un regime di norme omologhe. E'stata identificata ufficialmente una sola figura di intermediario abilitato e specificatamente preparato alla distribuzione di prodotti assicurativi. Tale professionista è soggetto all’obbligo di iscrizione nell'apposito Registro Unico nazionale (R.U.I.), con conseguente eliminazione della confusione fra le figure prima esistenti. A ulteriore tutela della trasparenza e della chiarezza di informazione nei confronti del consumatore, oltre al requisito di un’adeguata preparazione e capacità professionale dell'intermediario, allo svolgimento dell’incarico, è stato stabilito di fornire all’utente in fase precontrattuale, una serie di informazioni relative all’identità dell’intermediario stesso e degli assicuratori. ’Italia ha recepito la Direttiva, come parte integrante del D.lgs. 209/05, identificato comunemente come "Nuovo Codice delle Assicurazioni" e successivamente normato dal Regolamento ISVAP n.5/06. ACB ha più volte cercato una linea di dialogo con il Ministero stesso e con ISVAP al fine di rendere le disposizioni legislative più fluide e coerenti con le esigenze del mercato italiano, che ogni giorno si confronta con innumerevoli problematiche ad ogni livello. Le Istituzioni si sono mostrate finora distratte e distanti dalle istanze presentate. Ancora una volta, anche il riassetto delle norme relative al mercato assicurativo è stato fatto “all’italiana”: carente delle essenziali caratteristiche di trasparenza, chiarezza e univocità, che avrebbero garantito non solo l’utente finale, ma anche l’intermediario italiano o comunitario, intenzionato ad operare sul territorio nazionale. Non si ottiene, in questo modo, un sano sviluppo del settore dell’intermediazione assicurativa, fondamentale per una sana, competitiva e leale concorrenza. Attualmente la legge ha ingessato la situazione ”quo ante” e ha ufficializzato le figure di nuovi competitor, con ampi margini di manovra - come Istituti Bancari e Poste - senza prevedere né una parità di trattamento tra tutti gli intermediari, né un'adeguata tutela dei consumatori di fronte ai pericoli di un mercato mal regolamentato. La categoria degli intermediari, "broker" in particolare, è stata privata della libertà di svolgere l’attività di intermediazione in modo paritetico a quella degli agenti, delle banche e delle Poste e ha un maggior numero di oneri da sostenere per rispettare le previsioni di legge. Il nostro attuale ordinamento impone, inoltre, agli assicuratori comunitari l’obbligo di istituire una sede secondaria dell’impresa in Italia qualora operino tramite incaricati permanenti in loco. Ciò comporta di fatto una grave limitazione, per gli intermediari, ad operare in regime di libertà di stabilimento. Di conseguenza l’utente italiano non può accedere, con la consulenza professionale dell’intermediario di fiducia, ai prodotti assicurativi disponibili nella Comunità.