Da Il quotidiano giuridico on line Responsabilità civile Qualificazione e rilevanza del danno non patrimoniale Aldo Carrato La irrisarcibilità della lesione del “diritto alla tranquillità” nella nuova evoluzione della giurisprudenza di legittimità. L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. A quest’ultimo proposito, con la essenziale sentenza delle Sezioni unite n. 26972 del 2008, è stato chiarito che ritenere che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", significa, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (individuante un principio informatore del diritto, vincolante nel giudizio di equità), che esso è tale: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Sulla scorta di tale inquadramento deriva che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello ad una migliore qualità della vita. Proprio sulla base di questi ultimi parametri, ritenendo che il danno non fosse propriamente rilevante e non avesse comportato un grave pregiudizio, la S.C., nella sentenza segnalata, ha cassato (decidendo nel merito con il rigetto della relativa domanda) la sentenza impugnata con la quale il giudice di pace aveva riconosciuto in favore di un privato il danno da stress derivante dal dedotto perturbamento della sua tranquillità, siccome egli si era dovuto ripetutamente attivare presso la competente Agenzia delle Entrate per farsi annullare, in via di autotutela, una cartella esattoriale erroneamente emessa a suo carico, risultato che aveva ottenuto solo dopo sei mesi dalla prima richiesta di accoglimento. Cassazione civile Sentenza 09/04/2009, n. 8703 Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N. 19/5/2009