L’IVASS ha attivato il procedimento per la cancellazione dal RUI di tutti gli intermediari che risultano inoperativi da oltre tre anni.

L’Istituto ricorda che, sulla base della normativa attualmente in vigore, la cancellazione non comporta in alcun modo la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reiscrizione nel RUI.

L'IVASS fa inoltre presente che qualora i destinatari delle citate comunicazione di avvio del procedimento ritengano “sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre tre anni”, potranno sottoporre alla valutazione dell’Istituto una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr 445/2000) corredata di fotocopia di un valido documento di identità.

La dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento e/o a eventuali richieste di informazioni, dovrà essere inoltrata all’IVASS, entro e non oltre il prossimo 20 maggio 2016, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it, avendo cura di specificare nell’oggetto: Numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale – cancellazione inoperativi.

Decorso tale termine, l’Istituto provvederà alla cancellazione dal RUI.

IVASS – Prot. 0084595/16 – Avvio del procedimento di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni (con elenco inoperativi)

IVASS – Prot. 0084598/16 – Avvio del procedimento di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni (con elenco inoperativi)