Nel settore dell’intermediazione assicurativa si sta diffondendo il fenomeno del c.d. COWORKING AZIENDALE, cioè di uno spazio di lavoro condiviso che offre possibilità di avere a disposizione un ufficio e i suoi servizi, pur mantenendo un’attività indipendente.

Per tale motivo ACB ha ritenuto opportuno chiedere all'IVASS se vi siano esclusioni e/o impedimenti circa la possibilità per gli intermediari assicurativi di condividere alcuni spazi dei propri uffici, attraverso la pratica del coworking.

Nella propria rispota l'IVASS ha in primo luogo premesso che il coworking, dal punto di vista giuridico, è un contratto atipico che si caratterizza per la messa a disposizione di una postazione lavorativa e per l’erogazione di vari servizi quali ad esempio la linea telefonica, la connessione internet, la possibilità di fruire di sale di attesa o sale riunioni, la pulizia dei locali, il servizio di segreteria etc.

Trattandosi di un contratto atipico, i cui contenuti sono definiti di volta in volta nell’accordo intervenuto tra le parti, non è possibile per l'Autorità valutarne a priori la conformità alla disciplina in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

In ogni caso l'IVASS richiama l’attenzione su alcune criticità che si collegano a questa e simili forme di organizzazione del lavoro:

  • la condivisione degli ambienti, soprattutto se non supportata da un’efficiente organizzazione, può esporre l’intermediario e l’impresa a significativi rischi operativi. Si pensi ad esempio ai rischi connessi: 1) alla sicurezza e affidabilità delle tecnologie informatiche utilizzate; 2) alla corretta archiviazione della documentazione contrattuale; 3) al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
  • la creazione di una comunità di coworking intesa come gruppo collaborativo e informale può generare confusione tra i consumatori, circa il ruolo e l’attività di ciascun intermediario rispetto agli altri coworkers.

Pertanto, pur nella consapevolezza del ruolo sociale ed economico di questa forma di organizzazione del lavoro, l'IVASS ritiene che eventuali situazioni di coworking debbano essere valutate in concreto, ai fini della conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di intermediazione assicurativa e debbano comunque garantire la piena e chiara identificabilità da parte della clientela del ruolo e dell’attività svolta da ciascun coworker, la sicurezza e la riservatezza dei dati gestiti, la univoca riconducibilità a ciascun coworker dei flussi generati dalla relativa attività.

Il testo integrale della risposta IVASS è diponibile  nell'area riservata del sito nella Sezione_Comunicazioni.