Attraverso la lettera al mercato l’IVASS è intervenuta sulla questione che riguarda i contratti assicurativi per i casi di insolvenza o fallimento degli operatori turistici, una garanzia della quale gli operatori del settore devono obbligatoriamente munirsi – ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 del Codice del Turismo – “per provvedere, anche nei casi di propria insolvenza o fallimento, al rimborso del prezzo versato dal viaggiatore-cliente per l’acquisto del pacchetto turistico e al suo rientro immediato”.

L’Istituto è intervenuto a seguito delle osservazioni portate tra gli altri da Assoviaggi Confesercenti e dell’esame delle condizioni di assicurazione proposte da due imprese per consentire agli operatori del settore di adempiere al citato obbligo assicurativo.

L’IVASS ha infatti rilevato diverse criticità che hanno portato a ritenere gli schemi contrattuali utilizzati non idonei “a fornire una tutela piena ed effettiva al viaggiatore-assicurato e, conseguentemente, a consentire l’efficace assolvimento dell’obbligo assicurativo previsto”. Nei confronti delle imprese interessate, segnala l’Istituto, “sono stati intrapresi, in relazione ai profili di criticità rilevati, interventi di natura prescrittiva volti a conseguire la modifica delle condizioni contrattuali per garantire l’effettività dell’obbligo di garanzia nei confronti del viaggiatore-assicurato”.

Attraverso la lettera l’IVASS intende richiamare l’attenzione dell’intero mercato “su alcuni profili critici di portata generale rilevati, in modo tale da contribuire a creare le giuste condizioni affinché le garanzie assicurative a disposizione degli operatori del settore turistico abbiano caratteristiche tali da realizzare in maniera efficace la funzione dell’obbligo assicurativo in esame, che consiste nel fornire una protezione piena, generale ed effettiva dei viaggiatori-assicurati”.

L’Istituto ritiene in primo luogo non conformi alla normativa condizioni contrattuali “che prevedono il regime di immediata e incondizionata opponibilità ai viaggiatori-assicurati di vicende contrattuali, anche successive all’acquisto della garanzia, connesse ai rapporti tra l’impresa di assicurazione e l’aderente” (tour operator e agenzie di viaggi), quali, ad esempio, il mancato pagamento anche parziale dei premi, l’omissione/incompletezza di comunicazioni influenti sulla determinazione del rischio e dei massimali complessivi, ecc..

Per l’IVASS si tratta infatti “di vicende del tutto estranee e ignote ai viaggiatori stessi, unici portatori del rischio assicurato nonché titolari di un ragionevole e qualificato affidamento sull’effettività della garanzia cui hanno aderito in occasione della prenotazione del pacchetto turistico”.

Viene inoltre raccomandata una particolare attenzione, da parte delle imprese (nell’ipotesi in cui in fase di distribuzione delle polizze siano coinvolti anche intermediari assicurativi), “a realizzare la piena trasparenza nei loro rapporti con il viaggiatore-assicurato e a tenere ben distinti i relativi ruoli di contraente e di intermediario assicurativo” che non possono, in ogni caso, coincidere, evitando situazioni che potrebbero ingenerare conflitti di interesse contrastanti con i princìpi di trasparenza e di correttezza previsti dal Codice delle Assicurazioni.

In particolare, nei casi di distribuzione delle polizze in discorso per il tramite di intermediari assicurativi, l’IVASS richiama l’attenzione sulla necessità di garantire che nei confronti dei viaggiatori-assicurati vengano adempiuti, fra l’altro, i doveri di consegna delle documentazione precontrattuale e contrattuale (secondo gli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP 5/2006).

L’Istituto ha poi ravvisato profili di criticità anche in relazione a clausole contrattuali che si limitano a stabilire il rimborso dei servizi non goduti solo nel caso di insolvenza dell’agenzia o del tour operator che avvenga prima della data di partenza, senza prevedere anche il rimborso per gli eventuali servizi già pagati e non più fruibili, a causa dell’insolvenza/fallimento del contraente, verificatesi a viaggio iniziato. A questo proposito, le imprese sono invitate “a rivedere le previsioni contrattuali nel senso della pienezza ed integralità della garanzia a favore del viaggiatore-assicurato per il rischio d’insolvenza degli operatori del settore turistico, garanzia che non tollera limitazioni in relazione alla circostanza, del tutto estrinseca, della fruizione o meno del viaggio al momento del verificarsi del sinistro”.

L’IVASS richiama infine l’attenzione delle imprese “sulla necessità di evitare clausole che, prevedendo massimali non congrui e/o oneri ingiustificatamente gravosi a carico del cliente, abbiano l’effetto di limitare eccessivamente l’ambito di operatività della garanzia assicurativa”. Si tratta infatti di previsioni contrattuali che, oltre a pregiudicare l’effettività della garanzia del viaggiatore, potrebbero anche portare “a valutazioni in termini di vessatorietà nei confronti dello stesso” ai sensi del Codice del Consumo.

L’Istituto, in definitiva, ritiene che l’obbligo assicurativo introdotto dall’art. 50 del Codice del Turismo “possa essere efficacemente assolto soltanto attraverso condizioni contrattuali idonee a realizzare la tutela pronta, piena ed effettiva della sfera patrimoniale del consumatore/assicurato per i casi di insolvenza e fallimento degli operatori del settore turistico”. Alle imprese che intendano quindi offrire agli operatori le proprie garanzie assicurative è pertanto raccomandato di procedere “ad un riesame critico delle condizioni contrattuali attualmente in uso, rivedendone contenuti e forma, in modo da porre gli operatori del settore turistico nelle giuste condizioni per adempiere all’obbligo assicurativo previsto”.

Fonte IVASS

Articolo _ Intermedia Channel_Today News 20_03_2017