L'IVASS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota informativa relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione (RUI).

La disciplina in materia di intermediazione assicurativa (art. 113 comma 1 CAP e art. 26 comma 1  Regolamento ISVAP n. 5/2006) stabilisce che l’IVASS dispone la cancellazione d’ufficio degli intermediari in diverse ipotesi. Tra queste assume particolare rilevanza, soprattutto in vista della corretta gestione del Registro Unico degli Intermediari, il caso di mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni, senza giustificato motivo.

Il procedimento si rivolge agli intermediari "inoperativi", vale a dire a coloro che non hanno stipulato la polizza di responsabilità civile professionale e non sono titolari di alcun incarico distributivo. A seguito della cancellazione, l’intermediario non perde tuttavia il requisito della professionalità e potrà chiedere in qualunque tempo la reiscrizione nel RUI, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’iscrizione.

Tutti i dettagli e gli elenchi con i nominativi degli intermediari interessati sono pubblicati sul sito dell'IVASS.