EIOPA ha pubblicato i risultati della Thematic Review volta a individuare le potenziali fonti di danno per i Consumatori derivanti dai rapporti tra i gestori di fondi e le imprese di assicurazione nel settore delle polizze unit-linked.

Oggetto dello studio è il modo in cui le remunerazioni erogate dai gestori di fondi possono influenzare le scelte di investimento delle imprese di assicurazione con conseguente ricaduta negativa sulla corretta applicazione del principio del best interest dei Consumatori.

Dall’analisi aggregata condotta da EIOPA sui questionari compilati dalle Autorità nazionali degli Stati Membri (28) e dalle imprese di assicurazione selezionate dalle rispettive Autorità nazionali (218, pari a circa il 70% del mercato unit-link ed misurato in termini di assets under management), è emerso che:

  • la grande maggioranza delle imprese che hanno partecipato alla survey nei vari Stati membri (81%) percepisce incentivi monetari prevalentemente sotto forma di sconti riconosciuti alle imprese dagli asset manager sulle spese di gestione dei fondi
  • il complesso degli incentivi ammonta a 3,7 miliardi di euro nel 2015, con una stima per l’intero mercato di 5,2 miliardi di euro;
  • le imprese investono una significativa porzione di assets delle unit-linked in fondi che rendono un livello più elevato di incentivi monetari e remunerazioni
  • la selezione dei gestori dei fondi e degli investimenti da parte delle imprese, in alcuni casi, è vincolata dai rapporti commerciali con i gestori dei fondi piuttosto che improntata a corretti processi di governance
  • le imprese adottano politiche finalizzate ad assicurare il rispetto dell’obbligo di agire nel best interest del cliente con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse; tali politiche variano in maniera significativa e non sempre si rivelano strumenti idonei ad affrontare le potenziali fonti di danno per gli assicurati;
  • circa il 70% delle imprese non effettua la disclosure al cliente sull’esistenza di pratiche remunerative; circa il 60% delle imprese trattiene gli
    incentivi/remunerazioni percepiti senza trasferirli a beneficio degli assicurati.

Le imprese italiane che hanno partecipato alla Survey hanno dichiarato di operare in conformità alla normativa nazionale (Circolare ISVAP n. 551/2005, ora trasfusa nel Regolamento n. 35/2010) circa l’obbligo di agire nel best interest del cliente e di adottare specifiche policies per la gestione dei conflitti di interesse. Ciò anche nel caso di percezione di introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

In particolare, le imprese che hanno dichiarato di percepire tali remunerazioni hanno precisato che, per i prodotti emessi dopo il 2005, i relativi importi, oltre ad essere oggetto di apposita disclosure, vengono integralmente trasferiti agli assicurati.

Fonte IVASS_Comunicato Stampa 10 maggio 2017

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