L'IVASS ha pubblicato sul prorio sito istituzionale una lettera indirizzata al mercato relativamente alle clausole vessatorie in materia di polizze RCA.

Nello specifico l'Autorità di Vigilanza segnala che nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami sono state riscontrate diverse segnalazioni da parte dei consumatori concernenti clausole sulla cessione del credito (derivante dal diritto al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale) e sul risarcimento in forma specifica, inserite nei contratti r.c.auto di alcune imprese.

Tali clausole tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione.

Le clausole segnalte operano su diversi fronti e sono variamente articolate:

  1. alcune vietano tout court la cessione del credito o prevedono che essa sia valida solo se effettuata a favore di riparatori convenzionati con l’impresa;
  2. altre prevedono che l’assicurato non possa cedere i crediti e i diritti derivanti dal contratto, salvo preventivo consenso dell’impresa da rilasciarsi entro un certo numero di giorni (termine oltre il quale si intende prestata una sorta di silenzio-assenso);
  3. altre ancora prevedono, a fronte di uno sconto sul premio non sempre precisato , il pagamento di una penale nel caso in cui l’assicurato, venendo meno all’impegno di rivolgersi ad un carrozziere convenzionato, si rivolga ad un riparatore di fiducia.

L'IVASS segnala che clausole del genere possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. Inoltre, l’applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.

In presenza di simili clausole, l'Istituto informa che procederà ad effettuare le conseguenti segnalazioni alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente ad accertare la vessatorietà delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.
Al riguardo AGCM si è espressa (provvedimento n. 24268/2013) indicando anche alcune condizioni che, contemperando adeguatamente le esigenze dell’impresa con quelle dei consumatori, non danno luogo a clausole di carattere vessatorio.

L'IVASS ha richiamato l’attenzione delle imprese sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.

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