Bloccate per il momento, in attesa di un parere del Consiglio di Stato, le sanzioni nei confronti di chi utilizza targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.

Lo chiarisce la Circolare del Ministero dell'Interno del 30 maggio scorso ed emessa dopo le polemiche sorte relativamente ad un parere dello stesso Dicastero, riferito all'utilizzo delle targhe "prova" su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita.

La questione è piuttosto complessa, infatti il Ministero dell'Interno ha affermato che l'uso delle targhe prova deve essere limitato ai soli veicoli non ancora immatricolati, precisando che la prassi di utilizzare la predetta targa su veicoli già immatricolati non corrisponderebbe alle finalità del dettato normativo che doveva essere solo quella di consentire la circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione.

Sul tema il Ministero delle Infrastrutture ha manifestato, invece, una posizione diversa, riconoscendo l'utilizzabilità delle targhe prova anche su veicoli immatricolati.

La questione è stata quindi sottoposta al Consiglio di Stato, che dovrà valutare la legittimità della prassi sopraindicata.

Pertanto, nelle more di tale parere, stante la citata divergenza interpretativa e allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli per l'attività economica degli operatori del settore, la Circolare del Ministero dell'Interno (300/A/4341/18/105/20/30) stabilisce che, per il momento, gli organi preposti al controllo debbano evitare ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l'utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati, ma sprovvisti di copertura assicurativa.
 
Resta, naturalmente, necessario il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia e, in particolare, di quelle dell'art. 98 C.d.S. come modificato e integrato dal DPR 474/2001.