ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituta in conformità alle Leggi vigenti l'Associazione di Categoria Brokers
di Assicurazioni e Riassicurazioni denominata in forma abbreviata "ACB" con sede in Milano - Via Luigi Majno 40 .
L'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni è l'unica proprietaria del nome e
della sigla ACB, nonché del segno raffigurativo che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali
successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli Associati nella
loro attività secondo le modalità stabilite dall'Associazione.
ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro.
L'Associazione ha per scopo:
- Rappresentare e tutelare gli Associati in ogni sede, enti, organi, autorità preposti direttamente e indirettamente alla attività degli Associati tutelando gli interessi degli Associati stessi;
- Rappresentare e tutelare gli Associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli Associati;
- Incoraggiare e favorire lo studio, l'approfondimento e la soluzione di problemi assicurativi in genere;
- Promuovere ed organizzare corsi di formazione e qualificazione professionale;
- Proporre e sostenere iniziative che mirino a rendere il servizio assicurativo più aderente alle esigenze della clientela di ciascun Associato;
- Fornire agli Associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
- Mantenere continuo rapporto di collegamento informativo a mezzo di circolari, fogli, notizie, organi di stampa della Associazione, eccetera, con gli Associati e con tutti i Brokers iscritti agli Albi Professionali;
- Svolgere ogni attività anche arbitrale, nell'interesse degli Associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente anche attraverso Società all'uopo costituite;
- Redigere, eventualmente modificare e far rispettare un Codice Deontologico di Autoregolamentazione professionale valido per tutti gli Associati
ART. 3 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 31.
ART.4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Può far parte dell’Associazione chi, persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. (Registro Unico Intermediari
di assicurazione e riassicurazione) alle Sezioni B od E (quale incaricata di un
intermediario appartenente alla sezione B), eserciti stabilmente attività di intermediazione
assicurativa secondo le norme di cui al D.Lgs 209/2005 - con le sue eventuali successive modificazioni
ed integrazioni - ed al Regolamento IVASS n. 40/2018, nonché qualsiasi persona fisica e/o giuridica
iscritta al Registro di un Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi persona fisica e/o giuridica
iscritta al Registro di qualsiasi altro Paese che riservi trattamento di reciprocità ai Brokers Italiani,
nonché, in via temporanea, qualsiasi persona fisica e/o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti
dal menzionato D.Lgs. abbia in corso domanda di iscrizione al R.U.I.
I soci dell’Associazione possono essere:
- SOCI ORDINARI
Coloro, persona fisica o azienda, che abbiano i requisiti sopra descritti,
che pagano una quota cosi come stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- SOCI ONORARI
Coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
I soci onorari prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche
nell' Associazione stessa e non hanno diritto di voto.
- SOCI SOSTENITORI
Possono essere soci sostenitori coloro, persona fisica o azienda, che, in modo continuativo
e non sporadico, sostengono, favoriscono, danno appoggio allo sviluppo dell’Associazione e versano
una quota fissa stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essi non hanno diritto di voto
in Assemblea e non possono essere candidati agli organi istituzionali dell’Associazione.
Il socio sostenitore può usufruire dei servizi offerti dall’Associazione secondo le disposizioni
di tempo in tempo emanate dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE
Le domande di iscrizione, presentate dalla persona fisica e/o dal Legale
Rappresentante della persona giuridica al Presidente dell'ACB, sono esaminate ed approvate a maggioranza
dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni atte
a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, nonché ogni altra notizia che, in sede di esame della
domanda, sia ritenuta utile dal Collegio dei Probiviri. All'atto dell'ammissione l'Associato, se persona
giuridica, ha l'obbligo di comunicare il nominativo di chi lo rappresenterà.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
(il Codice Deontologico).
La qualità di Associato si perde:
- per recesso: l’Associato che volesse recedere dall’Associazione deve darne comunicazione
per raccomandata A.R. al Presidente dell’Associazione stessa; gli effetti del recesso decorrono
dal 31 dicembre successivo alla data di spedizione della comunicazione fatta dall’Associato;
- per mancata corresponsione dei contributi come da articoli 6 ed 8 che seguono;
- per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, sentito il parere del Presidente
dell’Associazione a seguito di constatata grave violazione delle disposizioni del presente Statuto,
del Codice Deontologico di Autoregolamentazione professionale e delle deliberazioni degli organi
dell’Associazione;
- per il venir meno dell’iscrizione al R.U.I. Sezione B od E, o per la perdita di uno
dei requisiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto.
ART. 6 - CONTRIBUTI
Ogni Associato è tenuto a versare i contributi secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo annuale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale avviene l'ammissione.
Ad ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, gli Associati sono tenuti a versare il
contributo associativo annuo entro il 15 gennaio.
Eventuali contributi suppletivi per esigenze straordinarie o l'aumento dei contributi ordinari oltre la misura
del 20%, rispetto all’anno precedente, devono essere specificamente approvati dall'Assemblea.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Il recesso o l’esclusione dell’Associato fanno perdere allo stesso ogni diritto verso l’Associazione, ma egli
non può chiedere in restituzione le somme versate a qualsiasi titolo o causa.
ART. 7 - DIRITTI DI VOTO DEGLI ASSOCIATI
Salvo quanto previsto nella parte finale dell’art. 4 ogni Associato in regola con il versamento
dei contributi associativi ha diritto ad un voto in assemblea.
ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L'esercizio dei diritti statutari compreso l’accesso alle informazioni reperibili sul sito internet
dell’Associazione, spetta agli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.
In particolare l'Associato che non rispetti l'obbligo del versamento dei contributi associativi nei
termini stabiliti è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti statutari fino a quando la sua
obbligazione non risulti assolta.
Il contributo associativo non corrisposto entro il termine del 15 gennaio è automaticamente aumentato
del 20% e qualora non venga versato in tale misura entro il termine del 31 maggio, l’Associato è escluso
di diritto dall’Associazione, con facoltà, per ACB di procedere in via giudiziaria per il recupero del
credito vantato a titolo di quota/e associativa/e non pagata/e in assenza di regolare recesso.
L’ammissione all’Associazione e la conseguente qualità di Associato implica automaticamente ed
integrale accettazione del presente Statuto, che viene rilasciato in copia contestualmente
all’ammissione all’Associazione.
ART. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI
Quando un organo dell'Associazione o un Associato riscontri una inosservanza degli obblighi facenti
carico agli Associati o un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, può richiedere per
iscritto al Presidente di rimetterne l'esame al Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti
denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'Associato interessato, invitandolo a presentare entro venti
giorni le proprie deduzioni. Entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine il Collegio, sentito,
se lo ritiene opportuno, l'Associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constati
l'esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell'Associato a seconda della gravità
del caso (ma fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 per la mancata corresponsione dei contributi)
una delle seguenti sanzioni:
- il richiamo scritto
- la sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato,
fermo restando l'obbligo di adempimento dei relativi doveri;
- l’esclusione dall’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla delibera deve
darne comunicazione scritta all'Associato interessato ed al Presidente dell'Associazione.
L'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione predetta. Il ricorso al Consiglio Direttivo sospende l'efficacia
del provvedimento disciplinare impugnato. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva
sul ricorso in occasione della prima riunione successiva. Quando una delibera diventa definitiva
il Collegio dei Probiviri può anche provvedere a spese dell'Associazione a far pubblicare su due
giornali nazionali un estratto della delibera adottata.
ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed i Vicepresidenti
- il Vicepresidente Aggiunto;
- il Comitato di Presidenza
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- la Segreteria Generale
- le Delegazioni di Area
- le Delegazioni Regionali
ART.11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.
In particolare spetta all'Assemblea:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché i Revisori dei Conti;
- definire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dal successivo art. 14
- deliberare sull'indirizzo generale dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico finanziario annuale, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori;
- deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi sociali ed eventualmente dai singoli Associati;
- approvare l'entità dei contributi ordinari e straordinari dei Soci ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6;
- deliberare le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la fusione o la partecipazione in altre associazioni.
ART.12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di impedimento dello stesso,
di un Vicepresidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario,
nonché quando ne faccia richiesta un numero di Associati titolari di almeno un terzo dei voti complessivi.
La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni Associato con raccomandata o qualsiasi
altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, da spedirsi almeno venti giorni prima della data di
convocazione mediante avviso indicante gli argomenti da trattare nonché il luogo,
il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.
La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di due ore e non più di trenta giorni l'una dall'altra.
ART.13 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita (fatto salvo quanto previsto per le delibere sotto specificate) in prima convocazione quando siano presenti un numero di Associati portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e dei voti ad essi spettanti. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quanto segue. Per le delibere che importino modifica dello Statuto o fusioni con altre associazioni aventi analoghe finalità, è comunque necessaria l'approvazione, in prima convocazione della maggioranza e, in seconda convocazione, di un terzo dei
voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.
Le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivamente spettanti a tutti gli Associati.
Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati mediante delega scritta. Nessun Associato potrà disporre di più di cinque deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano tra quelli presenti o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Le votazioni saranno effettuate con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea. Per le delibere riguardanti persone o aventi ad oggetto le elezioni delle cariche sociali, le votazioni saranno effettuate con scrutinio segreto. Di ogni riunione dell'Assemblea viene
redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, eletto dall'Assemblea stessa,
anche fra persone che non ne facciano parte, all'inizio della riunione stessa.
ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
sei membri ad un massimo di trenta membri. Esso si riunisce almeno due volte all’anno.
ART.15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio sociale;
- stipulare accordi e contratti collettivi;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- designare i componenti ed i Presidenti delle commissioni;
- assumere e licenziare il personale dipendente;
- decidere sull'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- conferire incarichi professionali;
- approvare i preventivi annui di spesa, nonché il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- curare in genere, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- nominare tra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti conformemente a quanto previsto al successivo art.17;
- costituire la Giunta Esecutiva determinandone le attribuzioni.
- determinare l'ammontare del contributo associativo come previsto dall'art.6 che precede;
- approvare il Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale da sottoporre all’Assemblea
- aprire sedi secondarie e costituire delegazioni;
- nominare il Segretario Generale
ART.16 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impedimento, da un Vicepresidente,
con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno
venti giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno
della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei
Vicepresidenti presenti o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano. Delle riunioni è redatto verbale,
che viene sottoscritto da chi presiede la
riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni seduta, anche tra persone
estranee al Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto
di voto, i Revisori, il Presidente del Collegio dei Probiviri.
Partecipa altresì il Vicepresidente Aggiunto.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere del Consiglio sono adottate con
la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.17 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi. Il Presidente è responsabile,
nei confronti dell'Assemblea, dell'osservanza delle decisioni assembleari, del coordinamento dell'attività
di tutti gli organi sociali, nonché dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì due Vicepresidenti. Al Presidente ed ai Vicepresidenti
può essere delegato dal Consiglio Direttivo l'assolvimento di determinate attribuzioni.
I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, o impedimento,
con prevalenza, ove entrambi siano presenti, del più anziano di essi.
I Vicepresidenti non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
ART.18 - VICEPRESIDENTE AGGIUNTO
Il Presidente è affiancato, per il periodo di un anno dalla
propria nomina, dal Vicepresidente Aggiunto.
La carica di Vicepresidente Aggiunto è rivestita di diritto dal precedente presidente cessato ed assume
l’incarico contestualmente alla nomina del nuovo presidente e rimane in carica un anno.
Scaduto tale termine il Vicepresidente Aggiunto cessa di
diritto dalla carica; la cessazione dall’incarico di Vicepresidente Aggiunto non determina la
cessazione da eventuale altre cariche rivestite negli organi statutari.
Il proprio ruolo consiste nel coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle relative funzioni.
Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di
Presidenza e della Giunta Esecutiva, non ha diritto di voto fatto salvo il diritto di voto
connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.
ART.19 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti (dal Consiglio Direttivo)
e si riunisce in via informale ogni qualvolta il Presidente ovvero i due Vicepresidenti ne ravvisino l'opportunità.
Al Comitato di Presidenza competono funzioni consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame dei diversi
organi sociali in ragione delle rispettive competenze.
Al Comitato di Presidenza possono, inoltre, in casi obiettivi di necessità ed urgenza, essere conferite
dalla Giunta Esecutiva, nell'ambito dei propri poteri, determinate attribuzioni, ricomprese nella funzione
di cui alla lettera "e" dell'art.15. Delle riunioni del Comitato di Presidenza, quando ritenuto opportuno
dalla maggioranza dei suoi membri, viene redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.
Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza al solo fine di coadiuvare
il Presidente, non ha diritto di voto fatto salvo il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente
rivestite negli organi statutari.
ART.20 - GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio Direttivo costituisce nel proprio seno una Giunta Esecutiva determinandone le
attribuzioni nell'ambito dei propri poteri. Non possono, tuttavia, essere delegate
alla Giunta Esecutiva le attribuzioni di cui all'art. 15 lettera g).
La Giunta Esecutiva è composta da tre a sei membri. Della stessa fanno parte
di diritto il Presidente e i due Vicepresidenti, mentre gli altri membri vengono
eletti con il voto segreto degli altri componenti. Se il Consiglio Direttivo non
stabilisce una durata più limitata, la Giunta Esecutiva scade con il Consiglio Direttivo che l'ha costituita.
Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza
al solo fine di coadiuvare il Presidente, non ha diritto di voto fatto salvo
il diritto di voto connesso ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.
ART.21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta è convocata dal Presidente o da un Vicepresidente
con lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica di ricezione,
spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e recante l'ordine
del giorno della riunione stessa. In caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza,
dal più anziano dei Vicepresidenti, o in loro assenza, dal Consigliere più anziano.
Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal
Segretario nominato dalla Giunta stessa all'inizio di ogni seduta, anche fra persone ad essa estranee.
Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere della Giunta sono adottate con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Vicepresidente Aggiunto partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva al solo fine di
coadiuvare il Presidente, non ha diritto di voto, fatto salvo il diritto di voto connesso
ad altre cariche eventualmente rivestite negli organi statutari.
ART.22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi ed eventualmente
un supplente che vengono eletti dall'Assemblea.
Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione,
vigilare sull'osservanza della Legge e delle delibere di spesa ed accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale.
I Revisori dei Conti devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea quando
all'ordine del giorno vi sia in discussione l'approvazione del rendiconto
economico finanziario. La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri effettivi ed eventualmente un supplente
eletti dall'Assemblea e scelti fra gli Associati. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su propria iniziativa o su richiesta del Presidente
dell'Associazione mediante convocazione effettuata con lettera raccomandata, o qualsiasi
altro mezzo che consenta la verifica di ricezione, spedita almeno dieci giorni prima di
quello fissato per la riunione e recante l'ordine del giorno della riunione stessa.
Nel caso di urgenza questo termine è ridotto a tre giorni. La carica di membro del Collegio
dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre Associazioni aventi finalità analoghe.
È compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:
- le domande di iscrizione all'Associazione;
- la disciplina associativa anche agli effetti del versamento dei contributi;
- l'osservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali;
- collaborazione con le Autorità competenti su qualsiasi caso assicurativo,
concernente sia Associati che non, che debba essere oggetto di eventuali indagini specifiche.
I membri del Collegio possono inoltre decidere secondo equità, quali arbitri irrituali,
in caso di controversie fra gli Associati o fra questi e l'Associazione. Il Collegio dei Probiviri
agisce sia di propria iniziativa che su segnalazione di qualsiasi interessato, anche per incarico delle parti.
Il Collegio dei Probiviri può applicare nei confronti degli Associati, le sanzioni di cui al precedente art.9.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide se assunte con la presenza ed il consenso
di almeno i due terzi dei suoi membri. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono risultare
da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate
entro quindici giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al Presidente dell'Associazione.
ART. 24 - SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede all’esecuzione delle deliberazioni
degli organi direttivi dell’Associazione nelle rispettive competenze, nonché agli atti di ordinaria gestione,
ha la responsabilità di tutti i Servizi ed Uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento degli stessi.
Il Segretario Generale risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva.
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva,
e può partecipare
alle riunioni delle commissioni ed a quelle del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
ART. 25 - DELEGAZIONI DI AREA E DELEGAZIONI REGIONALI
Il Consiglio Direttivo può istituire, su propria iniziativa o su richiesta degli
Associati, Delegazioni di Area e Delegazioni Regionali, ove siano presenti territorialmente almeno 15
Associati; qualora il numero degli Associati sia inferiore a 15 le Regioni potranno essere accorpate
per vicinanza e similitudine costituendo una unica delegazione Regionale.
Per Area si intende una zona geografica risultante dalla aggregazione di più territori regionali.
Il territorio nazionale è suddiviso in n. 5 Aree denominate : Area Nord Ovest (comprensiva delle Regioni:
Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia),
Nord Est (comprensiva delle Regioni: Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna);
Area Centro (comprensiva delle Regioni: Toscana - Marche - Abruzzo -Umbria - Lazio),
Area Sud (comprensiva delle Regioni: Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria),
Area Isole (Sicilia - Sardegna).
Per Associati della Regione s'intendono coloro che operano in aziende associate aventi la sede legale
nella Regione interessata.
Alle Delegazioni di Area vengono riconosciuti, nell’ambito degli scopi associativi,
i compiti fondamentali legati allo specifico territorio; a tal fine:
- collaborano con gli altri organi dell’Associazione per l’attuazione di iniziative e progetti
di carattere generale;
- promuovono l’affiliazione di nuovi associati;
- sviluppano nelle relative aree di competenza i rapporti con gli iscritti;
- promuovono le attività che siano di interesse degli associati del territorio.
Il Consiglio Direttivo nomina i Delegati di Area, a ciascuno dei quali
spettano le seguenti funzioni:
- nominare e revocare, di concerto con il Consiglio Direttivo, i Delegati Regionali ricompresi nella propria area di competenza;
- coordinare, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, l’attività delle Delegazioni Regionali;
- relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo in merito al complessivo andamento delle attività sociali in sede Regionale, anche alla luce delle periodiche relazioni fornite dai Responsabili Regionali;
- promuovere e dare impulso all’attività associativa.
I Delegati di Area e i Delegati Regionali devono essere regolarmente associati,
durano in carica un triennio, prestano l'attività gratuitamente, sono rieleggibili e, in ogni caso,
decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo.
Se più Associati fanno richiesta di nomina come Delegati di Area per il medesimo territorio,
il Consiglio Direttivo decide a proprio insindacabile giudizio in merito all’assegnazione della carica;
mentre per i Delegati Regionali spetta al Delegato di Area assumete la decisione.
Nel caso in cui un Delegato di Area o Regionale decada, per qualunque motivo e prima della scadenza del mandato,
viene sostituito dal Consiglio Direttivo o dal Delegato di Area per competenza, fino al termine del mandato.
Ciascun Associato regolarmente iscritto può proporre la propria candidatura per rivestire il ruolo di
Delegato di Area o Regionale; il ruolo è incompatibile con la carica di Presidente,
Consigliere, Revisore dei Conti, Probiviro dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo individua le modalità di funzionamento e di controllo delle Delegazioni
e ha l’autorità di sciogliere le stesse, qualora si verificassero fatti di gravità o anomalie nella gestione delle Delegazioni
di Area o Regionali che possano provocare nocumento al funzionamento e all’immagine dell’Associazione.
ART. 26 - REQUISITI PER ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI
Alle cariche sociali possono essere eletti solo gli Associati di cui all'art.4, fatti salvi i limiti
ivi previsti per i Soci Onorari e per i Soci Sostenitori. Per la carica di Revisore dei Conti e di
Segretario Generale non è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione.
Qualora un rappresentante interrompa il suo rapporto con l’Associazione egli immediatamente decade dalla
carica associativa eventualmente ricoperta.
È fatto obbligo agli Associati di notificare sollecitamente per iscritto le eventuali cessazioni di
rappresentanti od eventuali sostituzioni. L'opera dei componenti gli organi dell'Associazione nell'adempimento
dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
ART. 27 - CESSAZIONE DELLE CARICHE
La cessazione del Presidente comporta la decadenza dei Vicepresidenti e degli altri componenti la Giunta Esecutiva. Il Consiglio Direttivo procede pertanto alla nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti secondo le regole previste dall'art. 17. Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina dei tre componenti elettivi della Giunta Esecutiva secondo le regole dell'art.20. In caso di cessazione di uno o entrambi i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei nuovi componenti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo, tale da non costituire la maggioranza, le persone rimaste in carica provvedono alla sostituzione di ciascuna delle persone cessate, nominando i primi dei non eletti. In caso di cessazione di un numero di componenti il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da non costituire la maggioranza di uno dei due suddetti organi dell'Associazione, le persone rimaste in carica provvedono
alla sostituzione delle persone cessate, nominando i supplenti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati e, successivamente, i primi dei non eletti della stessa lista di appartenenza dei componenti cessati.
La cessazione di un numero di componenti il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori dei Conti, tale da costituire la maggioranza di uno dei suddetti organi dell'Associazione, comporta la decadenza degli altri componenti lo stesso organo. L'Assemblea procede pertanto alla nomina dell'intero organo decaduto. In caso di cessazione del segretario generale, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del nuovo.
ART. 28 - REGOLE GENERALI
Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori dalla sede. Gli incarichi elettivi negli organi sociali hanno la durata di tre anni. L'Assemblea può riconfermare la medesima persona al medesimo incarico. Il Presidente dell'Associazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
ART. 29 - FONDO COMUNE E SUA AMMINISTRAZIONE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dagli immobili, mobili ed altre attività di spettanza dell'Associazione;
- dalle quote corrisposte dai Soci al momento della loro iscrizione ed annualmente;
- dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- dalle eccedenze attive della gestione annuale.
Le direttive per le spese, per gli investimenti di capitali ed in genere per la gestione economica e finanziaria
del fondo comune sono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo delega alla Giunta Esecutiva.
È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.
ART. 30 - PREVENTIVI DI SPESA E RENDICONTI DI GESTIONE
Per ciascun anno solare sono compilati il preventivo di spesa, che è approvato dal Consiglio Direttivo
entro il 30 giugno, ed il rendiconto economico finanziario, che è sottoposto dal Consiglio Direttivo
all'approvazione dell'Assemblea non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. il rendiconto economico
finanziario è presentato all'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori; al rendiconto economico finanziario deve essere allegato l'inventario dei
beni dell’Associazione al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 31 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoga o avente fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento
dello scioglimento.
ART. 32 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme, in quanto applicabili,
previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia
Statuto modificato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati del 10 maggio 2018