Banca d’Italia, Consob e IVASS, d’intesa con l’AGCM, hanno aggiornato i criteri, emanati nel 2012, per l’applicazione del c.d. divieto di interlocking.

Il Governo Monti aveva introdotto il divieto di interlocking nell’ambito del progetto di riforma e liberalizzazione del settore assicurativo (art. 36, D.L. n. 201/2011, ormai conosciuto anche come “Decreto Salva Italia”), tale divieto impedisce di rivestire o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti ed operanti nei mercayi del credito, assicurativo o finanziario.

Le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) avevano pubblicato nel 2012 i “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“ Criteri applicativi”), individuati anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM, volti a promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione.

I Criteri applicativi del 2012 precisavano che il divieto operava quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto deteneva  cariche avesse avuto un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro; con l’ulteriore specificazione che per fatturato si intendeva, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati.

Le Autorità di Vigilanza coinvolte hanno pubblicato lo scorso 21 dicembre 2018 un aggiornamento dei Criteri applicativi elaborati nel 2012, precisando che - a partire da tale data - per l’operatività del divieto di interlocking, deve verificarsi il superamento, da parte di almeno due delle imprese in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro.

Fonte_IVASS